RIFIUTI PERICOLOSI IN ADR, LA CARATTERISTICA DI PERICOLO H14

Dal 25 Marzo 2012, i rifiuti pericolosi che presentano la caratteristica di pericolo H14, dovranno obbligatoriamente seguire le procedure imposta dall’ADR (Accordo sul trasporto di merci pericolose).

Innanzitutto vediamo cosa dice a riguardo dei rifiuti pericolosi il Testo Unico Ambientale. L’art. 183 comma 1, lett b):

Un rifiuto deve essere considerato pericoloso quando presenti una o più delle caratteristiche di pericolosità indicante nell’Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, il quale individua le classi di pericolosità H1 esplosivo a H14 ecotossico.
L’introduzione del D.Lgs. 205/2010, ed in particolare l’articolo 39 comma 5 ha sostituito gli allegati D e I della parte IV del D.Lgs. 152/2006, e di conseguenza , a far data dal

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La gestione delle terre e rocce da scavo norme e procedure per il loro riutilizzo.

Le terre e rocce da scavo sono costituite da materiale che si origina dallo scavo di terreni vergini, dove sono assenti rifiuti (ad es. rifiuti da costruzione e da demolizione, scorie ecc. ) o materiali di origine antropica.
Possono essere gestite come: Rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a) Sottoprodotto (art.186 )

Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere svincolate dalle disposizioni in materia di rifiuti e utilizzate con due possibili destinazioni

1) Nei cicli industriali in sostituzione dei materiali di cava purchè siano rispettate le condizioni fissate dall’art. 183, comma 1, lett. p)
2) per reinterri, per riempimenti, per rimodellazioni, per rilevati, purchè siano soddisfatte le condizioni nelle lettere da a) a g) del c. 1 art.186

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Sistri, pubblicato il DM n° 52 del 18 febbraio 2011

Dopo lunghe attese è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 Aprile 2011 il DM n°52 Regolamento recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, di cui discuteremo gli articoli  e le variazioni in essere nei successivi post.

Testo in vigore dal 11-5-2011

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096) (GU n. 95 del 26-4-2011 – Suppl. Ordinario n.107)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all’istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti;
Visto l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e, in particolare, l’articolo 14-bis;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del

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Caratteristiche di pericolo per i rifiuti ALLEGATO I DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 «Esplosivo»:  sostanze  e  preparati  che  possono  esplodere  per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti  e  agli  attriti piu’ del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e  preparati  che,  a  contatto  con  altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte  reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
– liquidi il cui punto  di  infiammabilita’  e’  inferiore  a  21°  C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o –  che  a  contatto con l’aria, a  temperatura  ambiente  e  senza  apporto  di  energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
– solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida  azione  di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o

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