il trasporto multimodale di merci pericolose

La Convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC) e il Codice IMDG 38-16

Nell’ottobre 2015, a seguito dell’emanazione della Circolare 30/2015 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, veniva rammentata l’entrata in vigore del Codice IMDG 37-14. Tra le novità introdotte dal regolamento, figurava l’inserimento della Convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC).

Tale riferimento viene riportato ovviamente anche nel nuovo Codice IMDG 38-16, in cui viene riportata la convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC) 1972, come modificata. Le regole 1 e 2 dell’allegato I della Convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC) 1972, come modificata, trattano delle targhe di approvazione ai fini della sicurezza (Regola 1) e la manutenzione e la verifica dei container (Regola 2).

read more

Approfondisci

3d image of colorful container

Codice IMDG 38-16: sommario delle principali novità

La nuova edizione del codice IMDG è entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 e come di consueto l’Autorità competente, tramite comunicato all’IMO, chiederà di spostare l’entrata in vigore obbligatoria del codice al 1° gennaio 2018.

Il nuovo emendamento IMDG 38-16 ha introdotto diversi cambiamenti; di seguito quindi vengono proposte le principali novità del nuovo Codice.

  • Sono state aggiunte e riviste alcune definizioni del capitolo 1.2;
  • Il capitolo 1.3 è stato aggiornato a seguito del nuovo codice CTU (1.3.1.5 e 1.3.1.7);
  • E’ stata modificata la descrizione della divisione 1.6 degli esplosivi (2.1.1.4);
  • Per la classe 3 sono state aggiornate le modalità di assegnazione del gruppo di imballaggio per i liquidi viscosi (2.3.2.2 e 2.3.2.5);
  • Vengono introdotte le sostanze che polimerizzano della classe 4.1. La definizione e la classificazione è riportata in 2.4.2.5 e prevede i nuovi numeri ONU, da UN 3531 a UN 3534.
  • Per le classi 2, 3, 6.1 e 8 vengono inserite delle nuove sottosezioni (2.2.4, 2.3.5, 2.6.2.5 e 2.8.3) riguardanti la non accettazione di merci instabili chimicamente per il trasporto a meno che non siano state prese delle precauzioni per evitare la decomposizione o polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto;
  • Sono state apportate modifiche ai numeri ONU, UN 3151, UN 3152, 3166, 3528, 3529 e 3530;
  • Sono state inseriti nove nuovi numeri ONU, UN 0510 e da UN 3527 a UN 3534;
  • Vengono apportate modifiche alle disposizioni speciali: alcune sono state modificate, altre cancellate. Sono state aggiunte infine undici nuove disposizioni speciali: SP378–387, SP971-972;
  • Sono state introdotte molte revisioni alle istruzioni di imballaggio, incluse quelle per gli IBC e i grandi imballaggi: P005, P412, P910 e LP200;
  • E’ stata inserita la nuova sottosezione 5.2.1.10, relativa al nuovo marchio per le batterie al litio. Esso deve essere applicato ai colli contenenti pile o batterie preparati conformemente alla disposizione speciale 188;
  • Viene aggiunta la nuova etichetta No. 9A relativa alle batterie al litio (5.2.2.2.2). Questa etichetta è richiesta dalla disposizione speciale 384;
  • Nel capitolo 7.1 è stata introdotta la nuova nota per chiarire che le stive di carico non possono essere interpretate come unità di trasporto chiuse;
  • E’ stato aggiunto un nuovo codice di stivaggio al 7.1.5 per il numero UN 3528. Tale codice (SW29) prescrive di stivare in categoria A quando il carburante ha un punto di infiammabilità uguale o maggiore di 23°C;
  • Sono stati introdotti alcuni cambi nella tabella delle segregazioni tra materiale alla rinfusa che comportano rischi chimici e merci pericolose imballate in colli (7.6.3.5.2). Nella riga “Sostanze che possono emettere gas infiammabili a contatto con l’acqua, 4.3” contro la colonna 2.1, viene sostituito “1” con “2”, cioè “lontano da” viene cambiato con la definizione più severa “separato da”.

———————————————————————————————————

read more

Approfondisci

Principali novità del nuovo codice IMDG 36-2012 per il trasporto delle merci pericolose via mare

Dal 1 gennaio 2013, è entrato in vigore l’emendamento 36-2012 relativo al codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods) per il trasporto di merci pericolose via mare.

Il Dott. Busolo, evidenzia quali sono le principali novità nel nuovo regolamento che, potendo già essere utilizzato, sarà obbligatorio solo dal 1 gennaio 2014.

Lasciando ai prossimi articoli maggiori approfondimenti su questo tema, ringraziamo per la cortese collaborazione e vi invitiamo a prendere visione dello stesso su; http://www.adrrifiuti.it

read more

Approfondisci