Gesso di defecazione: rifiuto o fertilizzante?

gesso di defecazioneLa pur riconosciuta natura di sostanza fertilizzante da attribuirsi al materiale gesso di defecazione – prodotto derivante dalla idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici, dei quali dovrebbe essere obbligatorio indicare la natura, tramite lo spandimento della calce viva e successiva precipitazione mediante acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio – non vale ad escludere che lo stesso possa essere qualificato come rifiuto allorché esso sia depositato con modalità tali da farne presumere la destinazione non ad un uso produttivo ma esclusivamente al suo smaltimento, come per esempio il deposito a diretto contatto col terreno e con gli agenti atmosferici, perché non possono non determinarne nel tempo una sensibile degradazione del materiale stesso. Cass. pen. sentenza del 23.04.2015

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La nozione di rifiuto si ricava dalla definizione dei sottoprodotti

Salvatore Avvocato Casarrubia – info@cs-legal.it

Deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero. La nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Non rileva, pertanto, l’interesse che altri possa avere allo sfruttamento del bene inservibile e non più utile al suo detentore, poiché tale interesse non trasforma il rifiuto in qualcosa di diverso. Occorre infatti porsi nell’ottica esclusiva del detentore/produttore del rifiuto, non in quella di chi ha interesse all’utilizzo del rifiuto stesso. E’ la condotta del detentore/produttore che qualifica l’oggetto come rifiuto e che con la sua azione del “disfarsi” pone un “problema”, quello della gestione del rifiuto, la cui risoluzione costituisce attività di pubblico interesse (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 177, comma 2). La nozione di sottoprodotto concorre a meglio circoscrivere l’ambito della condotta del “disfarsi”. Sottoprodotti son sempre state quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall’inizio fosse certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi. E’ questa certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l’intenzione di disfarsi dell’oggetto o della sostanza: la mancanza di certezze iniziali sull’intenzione del produttore/detentore del rifiuto di “disfarsene” e l’eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come “sottoprodotto” sol perché il detentore se ne disfi mediante un negozio giuridico. Cass. pen. sentenza del 02.12.2014

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Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22

Pubblicato in GU del 14 marzo il DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2013.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. (13G00061)

(GU n. 62 del 14-3-2013)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4;

Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modificazioni, e in particolare, l’articolo 28;

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni e in particolare l’articolo 179, comma 5, lettera e), l’articolo 183, comma 1, lettera cc) e- l’articolo 184-ter, comma 1 e 2;

Considerato che i criteri specifici di cui al citato articolo 184-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e successive modificazioni; recante attuazione della Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull’incenerimento dei rifiuti.

Considerato che in Italia esiste un mercato per la produzione e l’utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), definiti all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto necessario promuovere la produzione e l’utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalita’ ambientali e economiche con l’obiettivo di

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Il combustibile alternativo Css

CSS combustibili solidi secondari

Le nuove norme semplificheranno le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo dei CSS, confermando l’imposizione ai forni da cemento di limiti di emissione più stringenti rispetto a quelli imposti per il solo utilizzo di combustibili fossili.

I CSS sono prodotti a partire da frazioni selezionate di rifiuti (non pericolosi) in impianti di pretrattamento secondo precise specifiche tecniche.

Nei forni da cemento non è possibile incenerire le “ecoballe” o rifiuti urbani non trattati, in quanto non compatibili con il processo di produzione e con la qualità del prodotto finale (il cemento); inoltre I CSS vengono utilizzati nelle cementerie in parziale sostituzione dei combustibili fossili non rinnovabili.

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