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ADR ACCORDO MULTILATERALE M287

TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ADR: L’ITALIA FIRMA IL NUOVO ACCORDO M287

Lo scorso giugno l’Italia ha firmato l’Accordo multilaterale M287 (ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR).

Tale documento ha come oggetto alcune importanti deroghe riguardanti l’applicazione della disciplina inerente il trasporto stradale di merci pericolose al trasporto dei rifiuti.

Le novità principali ricalcano in gran parte quanto già contenuto nell’Accordo M222 scaduto nell’agosto 2015.

Alla data attuale l’UNECE non ha ancora ufficializzato e pubblicato sul sito l’adesione italiana al documento e tanto meno ha tradotto il contenuto dello stesso nella nostra lingua.

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Compiti e mansioni del Consulente ADR

Ogni impresa, la cui attività comporta trasporto di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività (ADR 1.8.3).

Hanno l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose tutte le imprese che effettuano attività di:

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