Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010

Sulla G. U. del 28 dicembre 2010 n. 302 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.”

Il Decreto sposta al 1° giugno 2011 il termine di avvio completo del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e fissa al 30 aprile 2011 il termine di presentazione del “Mud” ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 e s.m.i.

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Consegna dispositivi elettronici Sistri

Apprendiamo da fonti certe che ad oggi siamo solo all’80 per cento della distribuzione dei dispositivi che servono alle aziende per evitare di proseguire con le scritture contabili (formulari di identificazione dei rifiuti) e  al 70 per cento delle installazionei delle black box, che ricordiamo hanno presentato disfunzioni sia nel funzionamento sia nel collegamento. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Sistri, mantiene la sua entrata in vigore al 1° Gennaio 2011.

Il sistema sarà solo telematico e saranno dunque applicate le sanzioni, anche e riscontriamo una non idonea assistenza alle segnalazioni sulle numerose anomalie relative al malfunzionamento dei dispositivi.

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Sistri – sanzioni amministrative

Con il  recepimento direttiva 2008/98/CE entreranno in vigore le sanzioni amministrative relative al Sistri di cui riportiamo alcuni stralci.

Articolo 32
(Sanzioni)

1. Dopo l’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti articoli:

Articolo 260-bis
(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

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