Con il recepimento direttiva 2008/98/CE entreranno in vigore le sanzioni amministrative relative al Sistri di cui riportiamo alcuni stralci.
Articolo 32
(Sanzioni)
1. Dopo l’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti articoli:
Articolo 260-bis
(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
1-bis. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
Vi invitiamo a prendere visione dello Schema di Dlgs
Schema di Dlgs recante norme per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti