Sistri – sanzioni amministrative

Con il  recepimento direttiva 2008/98/CE entreranno in vigore le sanzioni amministrative relative al Sistri di cui riportiamo alcuni stralci.

Articolo 32
(Sanzioni)

1. Dopo l’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti articoli:

Articolo 260-bis
(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

1-bis. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Vi invitiamo a prendere visione dello Schema di Dlgs

Schema di Dlgs recante norme per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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