Sistri entrerà in funzione il 1°giugno

A meno di venti giorni dall’entrata in funzione del sistema, sono ancora molti i problemi gestionali da risolvere.
Entro il 30 aprile era necessario per le aziende tenute all’iscrizione, tra queste anche chi produce rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti, versare il contributo dovuto secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011.
C’è però da tenere in considerazione il fatto che lo stesso decreto entrerà in vigore soltanto l’11 maggio, tenendo presente i quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
A quanto pare solo una

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DECRETO 3 gennaio 2011 Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose

Gazzetta del 14 aprile 2011 – n. 86 Decreto Ministeriale del 03 gennaio 2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRETO 3 gennaio 2011 – Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 , con l’Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. (11A04927) – (GU n. 86 del 14-4-2011 )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976,  con  la  quale  e’  stata autorizzata   la   ratifica   ed   attuazione    della    Convenzione internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose  – COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati  tra cui l’Allegato  I  dell’Appendice  B  –  Regolamento  concernente  il trasporto internazionale per ferrovia – RID;
Visto l’art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale e’stato deciso di applicare al trasporto nazionale per  ferrovia  delle merci pericolose le norme contenute nel  regolamento  concernente  il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia – RID;
Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  1999,  n.  41,  recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per  ferrovia»  ed,  in  particolare,  l’allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia» e successive  modifiche  ed  integrazioni  – RID;
Vista la direttiva 1999/36CE recepita  con  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23,  in  materia  di  attrezzature  a  pressione trasportabili;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di  attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE  relative  alla  sicurezza  e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Vista  la  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa  al  trasporto  interno  di merci pericolose e la decisione della Commissione del  4  marzo  2009
che ne modifica in parte gli allegati;
Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto  interno di merci pericolose»;
Considerato  che  la  predetta  Direttiva  2008/68/CE   abroga   le direttive  96/49/CE  e  96/87/CE  ed  i  relativi  provvedimenti   di attuazione.
Visto l’art. 10, comma 1, del

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Sistri, pubblicato il DM n° 52 del 18 febbraio 2011

Dopo lunghe attese è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 Aprile 2011 il DM n°52 Regolamento recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, di cui discuteremo gli articoli  e le variazioni in essere nei successivi post.

Testo in vigore dal 11-5-2011

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096) (GU n. 95 del 26-4-2011 – Suppl. Ordinario n.107)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all’istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti;
Visto l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e, in particolare, l’articolo 14-bis;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del

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DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20 Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011

DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20
(GU n. 60 del 14-3-2011)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto, in particolare, l’articolo 195, comma 2, lettera q), del predetto decreto, che prevede l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da Universita’ o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito
e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all’ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della

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