Deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi

L’istituto del deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi è disciplinato dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Le imprese che effettuano il deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi (comunque non assimilati né assimilabili agli urbani) hanno l’obbligo di osservare le comuni regole relative al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), al registro di carico e scarico (RCS) e al più generale divieto di miscelazione di rifiuti fra loro nonché all’obbligo di conferimento dei rifiuti a un soggetto appositamente autorizzato e iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

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