Deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi

L’istituto del deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi è disciplinato dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Le imprese che effettuano il deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi (comunque non assimilati né assimilabili agli urbani) hanno l’obbligo di osservare le comuni regole relative al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), al registro di carico e scarico (RCS) e al più generale divieto di miscelazione di rifiuti fra loro nonché all’obbligo di conferimento dei rifiuti a un soggetto appositamente autorizzato e iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Oltre all’osservanza di tali obblighi, tali soggetti devono fare in modo che il proprio “raggruppamento” dei rifiuti sia condotto nel rispetto di determinate condizioni, in seguito descritte, improntate ai principi di prudenza e precauzione, volti a tutelare e proteggere l’ambiente e la popolazione.

Il deposito temporaneo dei rifiuti è messo in essere dal produttore o detentore del rifiuto ed è definito dall’articolo…leggi tutto

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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