Quando un rifiuto cessa di essere tale, dopo essere stato sottoposto ad un’operazione di recupero?

responsabilita amministrativaL’art. 184 ter del TUA, norma di riferimento per il tema, detta delle condizioni, che, tuttavia, non sono direttamente operative, in quanto devono trovare ulteriore specificazione in criteri da elaborarsi in sede comunitaria ovvero, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuti attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente; nelle more dell’adozione dei regolamenti nazionali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai d.d. m.m. del 5.02.1998, 12.06.2002, n. 161 e 17.11.2005, n. 269, nonché l’ art. 9-bis, lett. a) e b), del d.l. n. 172/2008.

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Come qualificare il calcestruzzo in esubero, che torna nello stabilimento di produzione

calcestruzzoCostituisce attività di recupero il trattamento di materiale proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo alla clientela e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe, perché si tratta di rifiuto e non di sottoprodotto. Il materiale di cui si discute è quello che rientra nello stabilimento dopo la consegna alla clientela e che viene definito con espressioni quali “calcestruzzo in esubero”. Si tratta, dunque, di materiale che, ricavato dal processo produttivo, viene poi trasportato all’esterno dello stabilimento e consegnato al cliente. All’esito della consegna la betoniera rientra nello stabilimento, dove il materiale viene sottoposto a successivo trattamento. Tale materiale assume la natura di vero e proprio rifiuto nel momento in cui l’acquirente/destinatario della consegna non lo riceve, lasciandolo al trasportatore e manifestando così, inequivocabilmente, l’intenzione di disfarsene, certamente rilevante, atteso che, come è noto, secondo la definizione datane nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. a), nell’attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. La Corte precisa, altresì, che, pur volendo ipotizzare una diversa situazione, nella quale il prodotto non entra di fatto nella disponibilità del cliente, che si limita a ricevere il solo quantitativo esatto di calcestruzzo necessario alle sue esigenze e, conseguentemente, non se ne disfa, deve osservarsi che detto materiale, nel momento in cui rientra nello stabilimento, non sembra mantenere la “stessa natura del calcestruzzo prodotto e caricato sul mezzo di trasporto”, perché, se così fosse, non si spiegherebbe per quale motivo non venga nuovamente commercializzato anziché essere sottoposto ad uno specifico trattamento (di separazione dell’acqua e del cemento dagli aggregati ovvero di frantumazione del materiale dopo l’essiccazione) prima di essere reimpiegato per la produzione di altro calcestruzzo.

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ALLEGATO C Operazioni di recupero DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro  mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri

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