Quando un rifiuto cessa di essere tale, dopo essere stato sottoposto ad un’operazione di recupero?

responsabilita amministrativaL’art. 184 ter del TUA, norma di riferimento per il tema, detta delle condizioni, che, tuttavia, non sono direttamente operative, in quanto devono trovare ulteriore specificazione in criteri da elaborarsi in sede comunitaria ovvero, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuti attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente; nelle more dell’adozione dei regolamenti nazionali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai d.d. m.m. del 5.02.1998, 12.06.2002, n. 161 e 17.11.2005, n. 269, nonché l’ art. 9-bis, lett. a) e b), del d.l. n. 172/2008.

Quid in caso di rifiuto sottoposto a recupero, ma per il quale non esiste, all’uopo, alcuna regolamentazione europea (rottami metallici, di vetro e di rame) o nazionale (i d.d. m.m. sulle procedure semplificate)? In tali casi, il rifiuto cessa di essere tale se è stata osservata la procedura assentita con autorizzazione ordinaria (art. 9 bis d.l. 172/2008), sempre che si ottengano dei prodotti che non mettano in pericolo l’ambiente o la salute umana. E questo requisito, in assenza di regolamentazione specifica, va riscontrato verificando se l’uso del prodotto recuperato è consentito secondo il regolamento Reach, poiché, in caso contrario, il detentore avrebbe l’obbligo di disfarsene e, pertanto, il rifiuto non ha cessato di essere tale

(cfr. Corte di Giustizia 7 marzo 2013, C-358/11, richiamata da Cass. pen. n. 40757/2015).

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Salvatore Casarrubia

Avvocato specializzato in diritto ambientale, diritto della sicurezza sul lavoro e in diritto penale impresa.

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