Decreto Ministeriale del 11 aprile 2011 – n. 82 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 11 aprile 2011, n. 82 – Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale. (11G0124) – (GU n. 131 del 8-6-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2011

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 aprile 2011 , n. 82

Regolamento per la gestione degli  pneumatici  fuori  uso  (PFU),  ai
sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni e integrazioni,  recante  disposizioni  in
materia ambientale. (11G0124)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
Visto,  in  particolare,  l’articolo  228  del   predetto   decreto
legislativo con il quale sono disciplinati i tempi e le modalita’  di
attuazione per ottimizzare il recupero degli  pneumatici  fuori  uso,
per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e secondo
quanto disposto dagli articoli 179 e 180;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209  recante  norme
per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista l’intesa intervenuta  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta dell’8 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 novembre 2010
e del 27 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed  il  relativo  nulla-osta
n.2782 DAGL/4.3.6.3/1/2011 dell’11 aprile 2011;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Principi generali, esclusioni

1. Il presente decreto  disciplina  la  gestione  degli  pneumatici
fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il  recupero,  prevenirne  la
formazione e proteggere l’ambiente.
2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
a) gli pneumatici per bicicletta;
b) le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le  guarnizioni
in gomma;
c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali  sia  applicabile
il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209  o  il  disposto
dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  si
applica quanto disposto dall’articolo 7.

Avvertenza:
Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto
dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
dell’art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei
decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
Il testo  degli  artt.  228,  179  e  180  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante  “Norme  in
materia ambientale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, (S.O.)., e’ il seguente:
“Art. 228. Pneumatici fuori uso.
1.  Fermo  restando  il  disposto  di  cui  al  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche’ il disposto  di
cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto,  al  fine
di  garantire  il  perseguimento  di  finalita’  di  tutela
ambientale  secondo  le  migliori   tecniche   disponibili,
ottimizzando, anche tramite attivita’ di ricerca,  sviluppo
e formazione, il recupero dei pneumatici fuori  uso  e  per
ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione  e’
fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici  di
provvedere,  singolarmente  o  in  forma  associata  e  con
periodicita’ almeno annuale, alla gestione di  quantitativi
di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi  immessi
sul  mercato  e  destinati  alla  vendita  sul   territorio
nazionale,  provvedendo  anche  ad  attivita’  di  ricerca,
sviluppo  e  formazione  finalizzata  ad   ottimizzare   la
gestione   dei   pneumatici   fuori   uso   nel    rispetto
dell’articolo 177, comma 1.
2. Con  decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della
tutela  del  territorio,   d’intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da  emanarsi  nel
termine di giorni  centoventi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
disciplinati i tempi e le modalita’ attuative  dell’obbligo
di   cui   al   comma   1.   In   tutte   le   fasi   della
commercializzazione dei pneumatici e’ indicato  in  fattura
il contributo a  carico  degli  utenti  finali  necessario,
anche in relazione alle diverse  tipologie  di  pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui  al
comma 1.
3. Il trasferimento all’eventuale  struttura  operativa
associata,  da  parte  dei  produttori  e  importatori   di
pneumatici che ne fanno parte, delle  somme  corrispondenti
al contributo per la gestione, calcolato  sul  quantitativo
di pneumatici  immessi  sul  mercato  nell’anno  precedente
costituisce adempimento dell’obbligo di cui al comma 1  con
esenzione del produttore o  importatore  da  ogni  relativa
responsabilita’.
4.  I  produttori  e  gli  importatori  di   pneumatici
inadempienti  agli  obblighi  di  cui  al  comma   1   sono
assoggettati  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
proporzionata alla  gravita’  dell’inadempimento,  comunque
non superiore al doppio del  contributo  incassato  per  il
periodo considerato.”;
“Art.179.  Criteri  di  priorita’  nella  gestione  dei
rifiuti.
1. La gestione dei rifiuti avviene nel  rispetto  della
seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il  recupero  di
energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un  ordine  di
priorita’ di  cio’  che  costituisce  la  migliore  opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
devono essere adottate le misure volte  a  incoraggiare  le
opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli  177,
commi 1 e 4,  e  178,  il  miglior  risultato  complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilita’ tecnica  e  la  praticabilita’
economica.
3. Con riferimento  a  singoli  flussi  di  rifiuti  e’
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine  di
priorita’ di cui al comma 1 qualora cio’ sia  giustificato,
nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita’,
in base ad una specifica analisi degli impatti  complessivi
della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  di
vita, che  sotto  il  profilo  sociale  ed  economico,  ivi
compresi la fattibilita’  tecnica  e  la  protezione  delle
risorse.
4. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
Ministro della  salute,  possono  essere  individuate,  con
riferimento a  singoli  flussi  di  rifiuti  specifici,  le
opzioni che garantiscono, in conformita’ a quanto stabilito
dai commi da 1 a 3, il  miglior  risultato  in  termini  di
protezione della salute umana e dell’ambiente.
5.    Le    pubbliche    amministrazioni    perseguono,
nell’esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative
dirette  a  favorire  il  rispetto  della   gerarchia   del
trattamento dei rifiuti di cui al comma  1  in  particolare
mediante:
a) la promozione dello sviluppo di  tecnologie  pulite,
che  permettano  un  uso  piu’  razionale  e  un   maggiore
risparmio di risorse naturali;
b)  la  promozione  della  messa  a  punto  tecnica   e
dell’immissione sul mercato di prodotti concepiti  in  modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile,  per
la loro fabbricazione, il loro uso o il  loro  smaltimento,
ad incrementare la quantita’ o la nocivita’ dei rifiuti e i
rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate
per l’eliminazione di  sostanze  pericolose  contenute  nei
rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la  determinazione  di  condizioni  di  appalto  che
prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti  e
di sostanze e oggetti prodotti, anche solo  in  parte,  con
materiali recuperati dai rifiuti al  fine  di  favorire  il
mercato dei materiali medesimi;
e)  l’impiego  dei  rifiuti  per   la   produzione   di
combustibili e il successivo utilizzo e, piu’ in  generale,
l’impiego  dei  rifiuti  come  altro  mezzo  per   produrre
energia.
6. Nel rispetto della  gerarchia  del  trattamento  dei
rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti  mediante
la preparazione per il riutilizzo, il  riciclaggio  o  ogni
altra operazione di recupero di materia sono  adottate  con
priorita’  rispetto  all’uso  dei  rifiuti  come  fonte  di
energia.
7. Le pubbliche  amministrazioni  promuovono  l’analisi
del ciclo di vita dei prodotti sulla  base  di  metodologie
uniformi per  tutte  le  tipologie  di  prodotti  stabilite
mediante   linee   guida   dall’ISPRA,   eco-bilanci,    la
divulgazione di informazioni anche  ai  sensi  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  l’uso  di  strumenti
economici, di criteri in materia di procedure  di  evidenza
pubblica, e di altre misure necessarie.
8.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono   agli
adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.”;
“Art. 180. Prevenzione della produzione di rifiuti.
1.  Al  fine  di  promuovere  in  via  prioritaria   la
prevenzione  e  la  riduzione  della  produzione  e   della
nocivita’ dei rifiuti, le iniziative  di  cui  all’articolo
179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti  economici,  eco-bilanci,
sistemi  di  certificazione  ambientale,   utilizzo   delle
migliori tecniche disponibili, analisi del  ciclo  di  vita
dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
dei consumatori, l’uso di sistemi di qualita’,  nonche’  lo
sviluppo del sistema di marchio  ecologico  ai  fini  della
corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto
sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita  del  prodotto
medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere
d’invito che  valorizzino  le  capacita’  e  le  competenze
tecniche in materia  di  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma  o
protocolli d’intesa  anche  sperimentali  finalizzati  alla
prevenzione ed  alla  riduzione  della  quantita’  e  della
pericolosita’ dei rifiuti;
d)
1-bis. Il Ministero dell’ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre  2013,  a
norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un  programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
affinche’  tale  programma  sia  integrato  nei  piani   di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199.  In  caso  di
integrazione  nel  piano  di  gestione,  sono   chiaramente
identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma  1-bis  fissano  gli
obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive  le  misure
di prevenzione esistenti e valuta l’utilita’  degli  esempi
di misure di cui all’allegato L o di altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare individua gli  appropriati  specifici
parametri qualitativi  o  quantitativi  per  le  misure  di
prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare
i progressi  realizzati  nell’attuazione  delle  misure  di
prevenzione  e  puo’  stabilire   specifici   traguardi   e
indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell’ambiente e della  tutela
del territorio e del mare  assicura  la  disponibilita’  di
informazioni  sulle  migliori  pratiche   in   materia   di
prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida
per assistere le regioni nella preparazione  dei  programmi
di cui all’articolo 199, comma 3, lett. r).
1-sexies.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.”.
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209  recante
“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai  veicoli
fuori uso”, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182, (S.O.).
Si riporta il testo  del  comma  3,  dell’articolo  17,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  “Disciplina
dell’attivita’ di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri.”,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):
“3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
autorita’  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza  di  piu’  ministri,  possono  essere
adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da  un
involucro prevalentemente in gomma e destinati a  contenere  aria  in
pressione;
b) pneumatici fuori uso (PFU): gli  pneumatici,  rimossi  dal  loro
impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore  si
disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di  disfarsi  e  che  non  sono
fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici  nuovi,
sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono
fatti oggetto per la prima volta di cessione  nel  mercato  nazionale
del  ricambio,  a  qualsiasi   titolo,   mediante   atto   idoneo   e
documentabile;
d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona  fisica  o
giuridica che immette per la prima volta sul  mercato  pneumatici  da
impiegare come ricambio;
e) gestione: le attivita’ per assicurare, anche in forma indiretta,
la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento
degli  PFU,  nonche’  l’attivita’   di   controllo   sulle   predette
operazioni;
f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a
qualsiasi stadio del processo, attivita’ di gestione degli PFU;
g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica  o
giuridica che li detiene;
h) generatore  degli  PFU:  la  persona  fisica  o  giuridica  che,
nell’esercizio della sua attivita’ imprenditoriale, genera PFU;
i) ricambio: l’attivita’ di sostituzione sul  territorio  nazionale
degli pneumatici sul veicolo, con  esclusione  degli  pneumatici  che
vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione;
l) autorita’ competente: Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (MATTM) – Direzione generale per la tutela  del
territorio e delle risorse idriche;
m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente  alla
data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto;
n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in  fattura  o
ricevuta fiscale o scontrino fiscale;
o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini  del  presente
regolamento sono classificati secondo la tabella di cui  all’allegato
E,  le  cui  modifiche  e  aggiornamenti  sono  adottati   da   parte
dell’autorita’ competente  contestualmente  all’approvazione  annuale
del contributo di cui all’articolo 5.

Art. 3
Obblighi del produttore e dell’importatore degli pneumatici

1. A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata  in  vigore  del
presente regolamento i produttori e gli importatori degli  pneumatici
sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantita’ di PFU  (di
qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantita’ di pneumatici  che
hanno immesso nel mercato nazionale  del  ricambio  nell’anno  solare
precedente, fermo restando quanto previsto dall’articolo  9,  dedotta
la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti  all’estero  per
riutilizzo o carcasse cedute all’estero per ricostruzione,  calcolata
sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive  quote  di
immissione nel mercato nazionale.
2. Entro il 31  maggio  di  ogni  anno  e’  fatto  obbligo  a  ogni
produttore o  importatore  di  dichiarare  all’autorita’  competente,
mediante il modulo di cui all’allegato A, la quantita’ e le tipologie
degli pneumatici immessi sul mercato del  ricambio  nell’anno  solare
precedente.
3. Entro il 31  maggio  di  ogni  anno  e’  fatto  obbligo  a  ogni
produttore o  importatore  di  dichiarare  all’autorita’  competente,
mediante il modulo di cui all’allegato B, le quantita’, le  tipologie
e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal
mercato del ricambio e  gestiti  nell’anno  solare  precedente  e  di
inviare alla stessa autorita’ un rendiconto economico completo  della
gestione.
4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione  di  cui  ai  commi
precedenti, il produttore o l’importatore puo’ gestire  gli  PFU  sia
direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel  caso  in
cui il produttore o l’importatore gestisce gli PFU attraverso gestori
autorizzati, invia apposita dichiarazione  all’autorita’  competente,
utilizzando il modulo di cui all’allegato C,  entro  il  30  novembre
dell’anno precedente. La  durata  dell’incarico  al  gestore  ha  una
durata non inferiore ad un anno solare.
5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa  in  carico
di PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data di
entrata in vigore del  presente  regolamento;  pur  tuttavia,  PFU  e
prodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti  parte  di  stock
storici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli  pneumatici
che da demolizione di veicoli effettuate prima dell’entrata in vigore
del presente regolamento, possono essere utilizzati  a  copertura  di
eventuali quantitativi mancanti rispetto ai  dati  provenienti  dalla
rendicontazione dell’anno precedente. Le  societa’  consortili  hanno
l’obbligo di destinare, se esistente, una quota parte  non  inferiore
al trenta per cento dell’avanzo di  amministrazione  accertato,  alla
gestione degli stock storici esistenti.
6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di
mezzi  e  strumenti  informatici  certificatori  attraverso  i  quali
rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall’origine,  alla
raccolta, all’impiego.
Art. 4
Struttura operativa associata

1. I produttori e importatori di pneumatici  adempiono  all’obbligo
di cui all’articolo 3, comma 1, anche attraverso la  costituzione  di
una o piu’  strutture  societarie  dotate  di  autonoma  personalita’
giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che  provvede
ad ogni attivita’ di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi  di
comunicazione e di rendiconto, le facolta’ e  gli  altri  adempimenti
previsti dall’articolo 3.
2. Alla societa’ consortile i  produttori  e  importatori  aderenti
comunicano, nei tempi e con le modalita’ da definirsi  autonomamente,
i dati di cui all’articolo 3, comma 2, e trasferiscono il  contributo
di cui all’articolo 228, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il
31 maggio di  ogni  anno.  L’avvenuto  trasferimento  alla  struttura
societaria consortile di detto contributo nel termine sopra indicato,
da comunicarsi senza dilazione  all’autorita’  competente  unitamente
alla copia della documentazione relativa  ai  versamenti  effettuati,
costituisce, per il produttore e per l’importatore degli  pneumatici,
adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico con esonero
da ogni relativa responsabilita’.
3. I soggetti di cui al  comma  1,  non  appena  costituiti,  danno
immediata  comunicazione  della  propria  costituzione  all’autorita’
competente  con  elencazione  dei  produttori   ed   importatori   di
pneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso tali
strutture, indicando  la  decorrenza  concordata.  Contestualmente  i
soggetti di cui al  comma  1,  trasmettono  all’autorita’  competente
l’atto costitutivo e lo statuto della  societa’  consortile,  per  la
successiva approvazione con  decreto  direttoriale,  previa  verifica
della conformita’ alla normativa vigente delle finalita’  individuate
e dell’assetto organizzativo,  come  ivi  definiti.  Ogni  variazione
dello statuto o della composizione della societa’ e’  tempestivamente
trasmessa all’autorita’ competente ai fini dell’approvazione.
4.  Annualmente  i  produttori,  gli  importatori  e  le   societa’
consortili eventualmente costituite inviano all’autorita’  competente
copia  del  bilancio  di  esercizio,  corredata  di   relazione   sul
raggiungimento degli obiettivi programmati.

Note all’art. 4:
L’articolo 228 del citato decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 e’ riportato nelle note alle premesse.

Art. 5
Contributo ambientale per la gestione degli PFU

1. Il contributo di cui al comma 2 dell’articolo  228  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e’ determinato in  misura  tale  da
assicurare in modo completo e nel rispetto del comma 1  dell’articolo
228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la  copertura  dei
costi della gestione di cui all’articolo 2, comma  1,  lett.  e),  al
fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute  umana
e l’ambiente.
2. I produttori e  gli  importatori  degli  pneumatici  o  le  loro
eventuali forme associate comunicano all’autorita’ competente,  entro
il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri  relativi  alle
componenti di costo di cui all’allegato D del  presente  decreto  per
l’anno  solare  successivo.  L’autorita’  competente,  entro  il   30
novembre del medesimo anno, individua l’ammontare del contributo e lo
approva. Qualora, nel corso di ciascun anno,  emergano  elementi  che
giustifichino una revisione immediata dell’ammontare  del  contributo
stabilito, su richiesta dei produttori ed importatori di pneumatici o
delle loro eventuali forme associate,  l’autorita’  competente  puo’,
nel  termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,
rideterminare l’ammontare del contributo stesso.
3. I produttori e gli importatori  degli  pneumatici  provvedono  a
tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali
e   dei   soggetti   potenzialmente   coinvolti   nelle    fasi    di
commercializzazione degli pneumatici, l’ammontare del  contributo  di
cui al comma 2.
4. In tutte le fasi di  commercializzazione  dello  pneumatico  nel
mercato del ricambio, il contributo e’  indicato  in  modo  chiaro  e
distinto sulla fattura. Il contributo e’ differenziato per le diverse
tipologie degli pneumatici come individuate nell’allegato E.
5. Agli adempimenti attribuiti ai  produttori  e  agli  importatori
degli  pneumatici  previsti  nel  presente  articolo,   provvede   la
struttura operativa associata in caso di costituzione della stessa.

Note all’art. 5:
L’articolo 228 del citato decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 e’ riportato nelle note alle premesse.

Art. 6
Sanzioni

1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o  alle  loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo  alla  gestione  degli
PFU,  non  raggiungono  le  quantita’  minime  individuate  ai  sensi
dell’articolo 3, comma 1, e’ applicata  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  pari  al  contributo  percepito  per  i  quantitativi  di
pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.
2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici  o  alle  loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo  alla  gestione  degli
PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di  comunicazione
previsti  negli  articoli  3  e  5,   e’   applicata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento  del  contributo
percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione, per  ognuna
delle violazioni accertate.
3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici  o  alle  loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo  alla  gestione  degli
PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione
previsti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini  ivi  indicati,  e’
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque  per
cento del contributo percepito per l’anno al quale  si  riferisce  la
violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
4. Ai produttori  e  agli  importatori  degli  pneumatici  che  non
provvedono  alla  gestione   degli   PFU,   neanche   attraverso   il
trasferimento del contributo di cui  all’articolo  4,  comma  2,  del
presente  decreto  ad  una  struttura  associata,  e’  applicata  una
sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  doppio  del  contributo
percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.
5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di  quanto
previsto   dall’articolo   5,   tale    determinazione,    ai    fini
dell’irrogazione delle sanzioni,  verra’  effettuata,  a  seguito  di
richiesta  dell’organo  di   controllo   procedente,   dall’autorita’
competente.
6. Per quanto non previsto espressamente nel presente  articolo  si
applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge  24  novembre
1981,n. 689.
7. Per garantire la finalita’ della  salvaguardia  ambientale,  gli
enti pubblici forniscono all’autorita’ competente ed agli  organi  di
controllo che ne  fanno  richiesta,  tutti  i  dati  e  gli  elementi
ritenuti utili dai richiedenti per verificare  le  dichiarazioni  dei
produttori  e  degli  importatori,  anche  al  fine  di  attivare  le
eventuali azioni correttive.

Note all’art. 6:
La  legge  n.  689  del  24  novembre   1981,   recante
“Modifiche al sistema penale.” e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Art. 7
PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita

1. A decorrere dal centoventesimo giorno dall’entrata in vigore del
presente regolamento, i produttori e gli importatori  di  pneumatici,
direttamente  od  indirettamente  tramite   loro   forme   associate,
raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui
al comma  5  per  la  copertura  dei  costi  sostenuti  ed  anche  in
alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di  una  maggior
competitivita’ economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita.
2. Entro il termine di trenta giorni  dall’entrata  in  vigore  del
presente decreto, e’ costituito  presso  l’Automobile  Club  d’Italia
(ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori
uso di cui all’articolo 1, comma 3. Il Comitato e’ composto da cinque
membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori,  importatori
e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra,
uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici,
uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno  designato  dal
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti  e  uno  designato
dall’ACI, che ne assume la presidenza.
3. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici  e
le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente  le
attivita’ di cui al presente  articolo  allo  scopo  di  ottimizzarne
efficacia, efficienza  ed  economicita’  e  per  ricercare  soluzioni
condivise ad eventuali criticita’ emergenti.
4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore
del  presente  decreto,  produttori,  importatori  di  pneumatici  ed
eventuali loro  forme  associate,  concordano  con  i  demolitori  ed
eventuali loro forme associate le  attivita’  di  ritiro  e  recupero
degli PFU ed i relativi costi.
5. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, individua
con le modalita’ di cui al comma 10, sulla base della  documentazione
fornita  dai  produttori  e  dagli  importatori   degli   pneumatici,
l’entita’ del contributo per la copertura dei  costi  di  raccolta  e
gestione degli pneumatici dei veicoli  a  fine  vita  e  lo  comunica
all’autorita’ competente  la  quale,  entro  trenta  giorni,  approva
l’ammontare del contributo. Il contributo e’ riscosso dal rivenditore
del  veicolo  all’atto  della  vendita  di  ogni  veicolo  nuovo  nel
territorio nazionale e versato in un fondo  appositamente  costituito
presso l’Automobile Club Italia (ACI), utilizzato  per  la  copertura
dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a  fine
vita. La gestione  del  fondo,  ispirata  a  criteri  di  efficienza,
efficacia ed economicita’, e’ affidata all’ACI con la  vigilanza  del
Comitato.  Dal  centoventesimo  giorno  dall’entrata  in  vigore  del
presente regolamento decorre l’obbligo, da parte dei rivenditori,  di
esazione del contributo che deve essere indicato in  modo  chiaro  in
una riga separata nella fattura di vendita.
6. I produttori e  gli  importatori  degli  pneumatici  o  le  loro
eventuali  forme  associate  comunicano  al  Comitato,  entro  il  30
settembre di  ciascun  anno,  le  stime  degli  oneri  relativi  alle
componenti di costo di cui all’allegato D  al  presente  decreto,  ai
fini dell’aggiornamento del contributo per l’anno solare  successivo,
da determinare con la procedura  di  cui  al  comma  5.  Il  Comitato
provvede a fornire  ai  consumatori,  attraverso  adeguate  forme  di
pubblicita’, informazioni sulle componenti di  costo  che  concorrono
alla formazione  del  contributo  e  sulle  finalita’  dello  stesso.
Eventuali avanzi derivanti dalla  gestione  annuale  del  fondo  sono
reinvestiti nella gestione dell’anno successivo.
7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono fatturati al fondo di cui
al comma 5, dai produttori e dagli  importatori  degli  pneumatici  o
eventuali  loro  forme  associate,  ovvero   dagli   altri   soggetti
autorizzati e pagati dal fondo.
8. Gli obiettivi di recupero  e  riciclo  dei  PFU  provenienti  da
veicoli  a  fine   vita   rimangono   all’interno   dei   target   di
responsabilita’ della filiera  dei  veicoli  a  fine  vita.  Gli  PFU
provenienti  dalla  demolizione  di   tali   veicoli,   non   vengono
considerati nel computo delle quantita’ di cui all’articolo 3,  comma
2. Gli PFU provenienti da veicoli a fine  vita  sono  conteggiati  ai
fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 2,  del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche  ed
integrazioni.
9. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai  veicoli
a fine vita al sistema di gestione previsto  dal  presente  articolo,
debbono inserire i  predetti  quantitativi  di  PFU  nel  modello  di
dichiarazione ambientale, cosi’ come indicato all’articolo  7,  comma
2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209  e  successive
modifiche ed integrazioni.
10. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione
degli PFU ritirati e dei costi di gestione e di  amministrazione  del
Comitato e del fondo di  cui  al  comma  5  ed  e’  commisurato  alla
tipologia degli pneumatici  a  cui  si  riferisce.  Con  decreto  del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare entro trenta giorni  dall’entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, sono definiti i parametri tecnici  per  l’individuazione
delle diverse categorie di  contributo,  quantificate  tenendo  conto
delle componenti rilevanti di costo relative al ciclo di  raccolta  e
al ciclo di trattamento degli PFU, nonche’ delle spese relative  alla
gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo di  cui  al
comma 5.
Note all’art. 7:
Si riporta il testo dell’articolo 7 del citato  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209:
“Art. 7. Reimpiego e recupero.
1.  Ai  fini  di  una  corretta  gestione  dei  rifiuti
derivanti dal veicolo fuori uso, le  autorita’  competenti,
fatte salve le norme sulla  sicurezza  dei  veicoli  e  sul
controllo  delle  emissioni  atmosferiche  e  del   rumore,
favoriscono, in conformita’ con la gerarchia prevista dalla
direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei  componenti  idonei,
il recupero di  quelli  non  reimpiegabili,  nonche’,  come
soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal
punto di vista ambientale.
2. Gli operatori economici garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i  veicoli  fuori  uso
prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la  percentuale  di
reimpiego e di recupero e’ pari almeno all’85 per cento del
peso medio per veicolo e  per  anno  e  la  percentuale  di
reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli  e’  pari
almeno all’80 per cento del peso medio per  veicolo  e  per
anno; per i veicoli prodotti anteriormente  al  1°  gennaio
1980, la percentuale di reimpiego e  di  recupero  e’  pari
almeno al 75 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e’ pari
almeno al 70 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli  fuori
uso la percentuale di  reimpiego  e  di  recupero  e’  pari
almeno al 95 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e’ pari
almeno all’85 per cento del peso medio per  veicolo  e  per
anno.
2-bis. Al fine di verificare  il  raggiungimento  degli
obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli  impianti
di trattamento comunicano annualmente i  dati  relativi  ai
veicoli trattati ed  ai  materiali  derivanti  da  essi  ed
avviati   al   recupero,   avvalendosi   del   modello   di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, che, a tale fine, e’  modificato  con  le  modalita’
previste dalla stessa legge n. 70  del  1994.  Sono  tenuti
alla  predetta  comunicazione  anche   tutti   coloro   che
esportano veicoli fuori uso o loro componenti.”.

Art. 8
Istituzione del tavolo permanente di consultazione

1. E’ istituito presso l’autorita’ competente un tavolo  permanente
di consultazione sulla gestione degli PFU di cui all’articolo 1.
2.  Il  tavolo,  presieduto  da  un  rappresentante  designato  dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e’
composto complessivamente da 7 membri, di cui:  tre  designati  dalle
organizzazioni   nazionali   dell’industria   (dei   quali   due   in
rappresentanza  del  settore  del  recupero),  uno  designato   dalle
associazioni di produttori e di  importatori  degli  pneumatici,  uno
designato  dalle  organizzazioni  nazionali   delle   categorie   del
commercio,  uno  dalle  organizzazioni  nazionali   delle   categorie
dell’artigianato.
3. Il tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli  PFU  con
la finalita’ di incrementare il livello  qualitativo  e  quantitativo
delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini
di  una  maggiore  tutela  ambientale  nonche’  dell’applicazione  di
criteri di efficienza, efficacia ed economicita’.  Il  tavolo  ha  il
compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i
soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU.
4. Le spese di gestione del tavolo sono a carico dei  produttori  e
degli importatori degli pneumatici.

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni di cui  al
presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta  e
gestione degli pneumatici a fine vita:
a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per  cento
del quantitativo definito all’articolo 3, comma 1;
b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l’ottanta per  cento  del
quantitativo definito all’articolo 3, comma 1;
c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del cento
per cento del quantitativo definito all’articolo 3, comma 1;
2. La prima dichiarazione  di  cui  all’articolo  3,  comma  2,  e’
effettuata nel termine di trenta giorni dall’entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  con  riferimento  all’anno  2010;   la   prima
dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 3, e’ effettuata entro  il
31 maggio 2012, con riferimento all’anno 2011; la prima dichiarazione
di cui all’articolo 3, comma 4, e’ effettuata entro  il  sessantesimo
giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
3.  In  sede  di  prima  applicazione,  gli  adempimenti   di   cui
all’articolo 5, comma 2, devono essere assolti entro il  sessantesimo
giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ai fini del presente decreto, una quantita’ di pneumatici  nuovi
pari in peso a cento equivale ad una quantita’ di PFU pari in peso  a
novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci
per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo.
5. A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  sara’   applicato   il   contributo   di   cui
all’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152.
6. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.

Roma, 11 aprile 2011
Il Ministro: Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del territorio, registro n. 9, foglio n. 272

Note all’art. 9:
L’articolo 228 del citato decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152 e’ riportato nelle note alle premesse.

Allegato A
(Articolo 3, comma 2)

Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato da parte dei Produttori e Importatori

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B
(Art. 3, comma 3)

Modulo  di  dichiarazione  annuale  di  PFU  gestiti nell’anno solare precedente


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C
(Art.3, comma 4)

MODULO DI DICHIARAZIONE PER LA SCELTA DELLA GESTIONE INDIRETTA

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D (Artt. 5, comma 2 e 7,comma 6)

Il contributo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, e’ finalizzato a garantire la copertura dei costi necessari per adempiere alla gestione dei quantitativi di PFU prescritti dal presente regolamento.
Ai fini della formazione del contributo, i produttori e gli importatori degli pneumatici debbono tenere conto delle seguenti voci di costo:
1. prelievo degli PFU presso ogni punto di generazione nel mercato del ricambio (porta a porta da tutti i gommisti, officine e simili) o di raccolta dei veicoli fuori uso;
2. deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo;
3. attivita’ di trasporto;
4. operazioni di frantumazione degli PFU, al netto dei ricavi della vendita che l’operatore consegue nel mercato;
5. valorizzazione derivante dall’utilizzo come combustibile;
6. attivita’ di ricerca, sviluppo e formazione di cui all’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n.152/2006;
7. registrazioni finalizzate al tracciamento dei flussi degli PFU e derivati;
8. controllo sulle predette operazioni, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, informazione e comunicazione;
9. gestione amministrativa dei contributi raccolti e, in generale, attivita’ connesse direttamente e indirettamente alla gestione della filiera e alla organizzazione del sistema;

Allegato E (Artt. 2, comma 1, lett. o) e 5, comma 4)

=================================================================
| Veicoli utilizzatori |
Cat.| (indicativo) | Pesi min-max (in chilogrammi)
=================================================================
|Ciclomotori e motoveicoli |
|(ciclomotori, motocicli, |
A |motocarri, ecc.) |A1 (2 – 8 )
———————————————————————
|Autoveicoli e relativi rimorchi|
|(autovetture, autovetture per |
|il trasporto promiscuo, |
B |autocaravan, ecc.) |B1 (6 – 18)
———————————————————————
|Autocarri, Autobus (autotreni, |
|auto snodati, auto articolati, |
|filoveicoli, trattori stradali, |C1 (20 – 40);
C |ecc.) |C2 (41 – 70);
———————————————————————
| |D0 (< 4);
| |D1 (4 – 20);
| |D2 (21 – 40);
|Macchine agricole, macchine|D3 (41 – 70);
|operatrici, macchine |D4 (71 – 130);
|industriali (trattori, |D5 (131 – 200);
D |escavatori, ecc.) |D6 ( > 200).
=================================================================

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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