Salvo ulteriori proroghe dell’ultimo momento, sembrerebbe che il 1 Giugno 2011 si renda operativo il sistema Sistri.
Con tale strumento, sarà informatizzata tutta la documentazione relativa all’intera filiera dei rifiuti speciali sul territorio nazionale.
Tutti gli interessati,produttori di rifiuti speciali, trasportatori, imprese di smaltimento e recupero dovranno utilizzare esclusivamente il sitema telematico.
Dai riferimenti sul sito ufficiale del sistri, sono ancora molti i veicoli adibiti al trasporto che non hanno installato la black-box, ai fini della tracciabilità dei percorsi effettuati sino agli impianti di destinazione, presso cui sono installati dispositivi di videosorveglianza per il riconoscimento dei mezzi in ingresso.
A proposito di quest’ultimo punto, ricordiamo che in assenza di installazione il veicolo verrà sospeso, e nel persistere della situazione, definitivamente cancellato dall’Albo Gestori Ambientali.
recupero
Importante segnalazione dal sito del Sistri
Come noto, il 1 giugno 2011 sarà pienamente operativo il SISTRI.
Con tale strumento, sarà informatizzata tutta la documentazione relativa all’intera filiera dei rifiuti speciali sul territorio nazionale e, limitatamente al territorio della Regione Campania, anche per i rifiuti urbani.
I diversi soggetti interessati (produttori di rifiuti, trasportatori, imprese di smaltimento e recupero) dovranno utilizzare esclusivamente il sistema SISTRI.
Inoltre, SISTRI prevede l’installazione di black box su tutti gli automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti speciali ai fini della tracciabilità dei percorsi effettuati sino agli impianti di destinazione, presso cui sono installati dispositivi di videosorveglianza per il riconoscimento dei mezzi in ingresso.
Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 marzo 2011
Rifiuti: modifiche agli obblighi di comunicazione annuale
Circolare recante indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all’art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010
A seguito dell’introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli
DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti
Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2011
DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche’ l’attuazione della direttiva 2008/103/CE.
(GU n. 61 del 15-3-2011 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione 2009/603/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformita’ della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Preso atto che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’interno, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e