DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20 Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011

DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20
(GU n. 60 del 14-3-2011)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto, in particolare, l’articolo 195, comma 2, lettera q), del predetto decreto, che prevede l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da Universita’ o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito
e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all’ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della

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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2011 anno di riferimento 2010

Ritorniamo sul tema della Dichiarazione Ambientale Mud 2011 per dare maggiori informazioni in merito alle aziende interessate.
Il DM 17 dicembre 2009 istitutivo del SISTRI, ha previsto a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
Con riferimento ai dati del 2010, ai sensi degli articoli gli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificati dagli articoli 16 e 37 del D.Lgs. 205/2010, deve essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2011 dai seguenti:

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Chiarimenti sulla presentazione MUD e SISTRI 2011 anno riferimento 2010

A seguito di un’attenta lettura e discussione in merito all’obbligo di presentazione del MUD e della comunicazione SISTRI, specificate dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 02 Marzo 2011 riteniamo che “i soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione Sistri entro il 30 Aprile 2011 siano i seguenti:

  • Le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Le imprese e gli Enti  che effettuano Operazoni di Recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • Le imprese e gli Enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi appartenemti alle categorie dei: rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti da lavorazioni

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Ancora molti i dubbi sulla presentazione del Mud. 2011

Nonostante la circolare firmata il 02/03/2011, la quale si presta a nostro avviso ad interpretazioni di vario genere, l’incertezza sui soggetti tenuti alla presentazione del Mud. 2011, continua a regnare sovrana tra gli operatori del settore. Non sulle modalità di presentazione, ben descritte anche se in attesa di pubbilazione, quanto sulle aziende obbligate alla presentazione.

I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010“.

Questa frase sembrerebbe esonerare dalla presentazione del Mud. 2011 queste due figure professionali, che ovviamente

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