RID-2017

RID 2017: le principali novità

Con l’entrata in vigore dell’accordo RID 2017, vengono introdotte alcune importanti novità. Di seguito, alcune delle modifiche più importanti. Se vuoi conoscere le novità ADR/RID/IMDG, scarica gratuitamente l’ebook dedicato.

Parte 1

Esenzioni: riguardante il trasporto di gas, le disposizioni del RID non si applicano al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi o anche nelle bombole di combustibile dei veicoli ferroviari che effettuano un’operazione di trasporto e che vengono utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti; è stata aggiunta una nota nel punto (a) per specificare che l’esenzione appena descritta viene applicata anche ai container dotati di un equipaggiamento destinato a funzionare durante il trasporto e fissato ad un veicolo ferroviario in quanto considerato parte integrante del veicolo ferroviario; è stata soppressa la lettera (b) relativa all’esenzione per gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati (1.1.3.2); riguardo il trasporto dei combustibili liquidi (inclusi i carburanti) sono state soppresse le lettere (b) e (c) relative all’esenzione per il carburante contenuto nei serbatoi di veicoli, mezzi di trasporto o macchine mobili, trasportati come carico (1.1.3.3); riguardo le quantità trasportate per unità di trasporto è stata revisionata la tabella della sottosezione 1.1.3.6.3 (aggiunti i numeri ONU 3531, 3532 di Classe 4.1, il N° ONU 3292 di Classe 4.3, il N° ONU 3356 di Classe 5.1, i numeri ONU 1700, 2016, 2017 di Classe 6.1 e gruppo di imballaggio III, i numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 di Classe 9 per la categoria 2, aggiunto il N° ONU 3506 di Classe 8 per la categoria 3, aggiunto il N° ONU 3508 di Classe 9 per la categoria 4); è stata soppressa la lettera (c) riguardo l’esenzione concernente il trasporto delle pile a litio, in particolare dei dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica utilizzati in un veicolo trasportato come carico e che sono utilizzate per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (1.1.3.7); aggiunte le materie che polimerizzano della Classe 4.1, per le quali è richiesto il controllo della temperatura (numeri ONU 3533 e 3534) non ammesse per il trasporto combinato strada-rotaia (1.1.4.4.1);

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Trasporto Ferroviario RID

Trasporto ferroviario del cloro in Svizzera

I soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario del cloro in Svizzera hanno siglato un Accordo che prevede alcune misure per ridurre i rischi associati a questa attività.

Questo Accordo fa seguito ad un altro Accordo, siglato nel 2002, che già prevedeva alcune azioni per il miglioramento della sicurezza di questo trasporto, messe in atto dal 2002 fino al 2010.

Il testo dell’Accordo, disponibile solo in francese e in tedesco, è scaricabile al seguente link.

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