Fondo 5 Euro / tonnellata 2012 – Una opportunità di crescita e sviluppo

Il bando per la richiesta dell’erogazione dei contributi per il potenziamento e l’adeguamento dei centri di raccolta RAEE,  rappresenta, anche quest’anno una opportunità per i piccoli CdR che intendono potenziarsi ed adeguarsi e una possibilità di ulteriore sviluppo per quei CdR che già offrono un ottimo servizio e vogliono migliorarsi ulteriormente.

Per venire incontro ai gestori dei Centri di Raccolta ed alle pubbliche amministrazioni,  di seguito vengono riassunti i punti principali del bando.
La richiesta di erogazione del contributo può essere fatta, esclusivamente per via telematica, dai sottoscrittori  dell’Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE (Comuni, Aziende ed altri Enti) che al momento della pubblicazione del bando in esame risultino aver iscritto almeno un centro di raccolta al CdC RAEE.

I contributi saranno erogati secondo due modalità, indicate di seguito “misure”

–          La misura 1 è riservata unicamente ai gestori dei CDR che abbiano concluso da almeno 180 gg dalla pubblicazione del bando,  i lavori di realizzazione di

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RAEE: MODIFICHE ALL’ACCORDO ANCI – CDC RAEE DEL 13/09/2012

Il 13 settembre 2012, l’accordo stipulato tra Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e CdC Raee (Centro di Coordinamento Raee) il 28 marzo 2012, è stato rivisto e modificato. Tale decisione è stata presa per diversi motivi: rendere più facile e comprensibile l’Accordo, andando ad eliminare o semplificare le regole gestionali più complesse; riorganizzare i Premi di Efficienza promuovendo la raccolta di tutte le tipologie di Raee al circuito organizzato; favorire i conferimenti ai centri di raccolta dei Raee provenienti dalla distribuzione.
Il nuovo Accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2012.  Accordo tra Anci e Cdc Raee come modificato il 13/09/2012

Come precisato dal Cdc Raee ai sottoscrittori, con le nuove modifiche apportate i Premi di Efficienza saranno riconosciuti solo ai Centri di Raccolta (CdR) posti in un Comune in cui sia garantito, in almeno un CdR, l’accesso alla

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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

Il 14 settembre 2012 è stato approvato in prima lettura dal Governo lo schema di Regolamento di disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia). Tale regolamento è stato introdotto in attuazione all’articolo 23 del D.L. 05/2012 convertito in legge n.35/2012 (Decreto “Semplifica Italia”), con l’obiettivo di semplificare le autorizzazioni ambientali previste dalla norma vigente. Il nuovo regolamento si rivolge alle microimprese, PMI e impianti soggetti alle disposizioni in tema di Aia, ad eccezione dei progetti sottoposti a VIA (Valutazione impatto ambientale). L’AUA si troverà a sostituire fino a sette attuali procedure autorizzative diverse: * Autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; * Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art.112 D.Lgs.152/06 e s.m.i.); * Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 D.Lgs.125/06 e s.m.i.); * Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per

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RIFIUTI PERICOLOSI IN ADR, LA CARATTERISTICA DI PERICOLO H14

Dal 25 Marzo 2012, i rifiuti pericolosi che presentano la caratteristica di pericolo H14, dovranno obbligatoriamente seguire le procedure imposta dall’ADR (Accordo sul trasporto di merci pericolose).

Innanzitutto vediamo cosa dice a riguardo dei rifiuti pericolosi il Testo Unico Ambientale. L’art. 183 comma 1, lett b):

Un rifiuto deve essere considerato pericoloso quando presenti una o più delle caratteristiche di pericolosità indicante nell’Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, il quale individua le classi di pericolosità H1 esplosivo a H14 ecotossico.
L’introduzione del D.Lgs. 205/2010, ed in particolare l’articolo 39 comma 5 ha sostituito gli allegati D e I della parte IV del D.Lgs. 152/2006, e di conseguenza , a far data dal 25 Dicembre 2010, ossia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, è divenuta obbligatoria la valutazione della ecotossicità nella classificazione dei rifiuti.

Gli operatori del settore ben sanno che molto spesso in via del tutto precauzionale, si attribuiva ai rifiuti pericolosi anche la caratteristica di pericolo H14, e quindi si

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