RAEE – recepimento direttiva europea 2012/19/EU – nuove regole per i RAEE

Ambiente & Rifiuti – Ing. Vito la Forgia
Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Entrerà in vigore il 12 Aprile 2014 il recepimento della direttiva europea 2012/19/EU, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49.
Questo decreto che riscrive quasi completamente il decreto legislativo n. 151/2005, è destinato a tessere le nuove trame della gestione dei RAEE nel nostro paese.
Recepito in tempi abbastanza stretti  disciplina la gestione dei RAEE andando ad accorpare sia l’ex D.Lgs. 151/2005 e la conseguente gestione dei RAEE all’interno degli impianti di trattamento, il sistema di finanziamento dei RAEE da parte dei produttori, nonché la gestione dei RAEE, siano essi domestici che professionali da parte dei distributori.
Anticipiamo innanzitutto che questo decreto abroga il D.Lgs. 151/2005 e le sue successive modificazioni ad eccezione dell’art. 6 comma 1-bis, dell’art. 10 comma 4 e dell’art. 13 comma 8, dell’art. 15 commi 1 e 4 e dell’art. 20 comma 4, nonché vengono abrogati alcuni articoli del regolamento 25 settembre 2007 n. 85, della legge 4 giugno 2010 n. 96 e della legge 6 agosto 2013 n. 97.
Nel presente articolo verranno descritte, seppur brevemente, le principali novità introdotte dal decreto in oggetto.

1. Sistema di gestione dei RAEE
1.1. Produttori di AEE

Il ciclo di vita delle apparecchiature elettriche termina con la loro trasformazione in rifiuti elettrici ed elettronici. La loro corretta gestione negli appositi impianti d trattamento, permetterebbe di allungare la vita delle suddette apparecchiature, e di recuperare le sostanze preziose contenute al loro interno al fine di produrre nuove apparecchiature con il minor

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Adesione su base volontaria al SISTRI (di A. A. MUNTONI)

In alternativa al sistema di tracciabilità dei rifiuti basato sulla regolare compilazione e tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico (RCS), possono aderire su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (leggi rifiuti da lavorazioni industriali), d) (leggi rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (leggi rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che non hanno più di 10 (dieci) dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (leggi trasporto in conto proprio dei propri rifiuti, esclusi quelli prodotti da terzi);

c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); trattasi, in sostanza, di attività diverse da quelle più sopra già richiamate espressamente, comunque tali da generare rifiuti non pericolosi;

e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

Il comune denominatore perché si possa aderire su base volontaria è che si producano, raccolgano o trasportino RIFIUTI NON PERICOLOSI. Infatti, nel caso in cui si

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SISTRI – ennesimo atto… “la partenza dei produttori di rifiuti pericolosi”

I tempi in cui il SISTRI viveva di rinvii all’ultimo minuto erano tanto snervanti quanto poco forieri di novità. Si attendeva con ansia il sopraggiungere di una nuova scadenza per il solo gusto di vedere con quanto ritardo il decreto di proroga sarebbe uscito e con quale scusa il Ministero avrebbe giustificato la stessa. Si era passati da una instabilità del sistema, ad un’accusa diretta verso gli operatori del settore. Erano bei tempi diciamocelo, tutti continuavano a svolgere comunque con serenità il proprio lavoro ben sapendo che il SISTRI per quanto pauroso era un’enorme cucciolone non in grado di mettersi in piedi. Ma i tempi sono cambiati, cambiate le regole, cambiate le norme, tanta polvere sollevata e tanta confusione tale da rendere finalmente possibile la partenza dell’abominio informatico.
Giungemmo così al mese di Ottobre 2013, quando il Ministero dell’Ambiente e la Selex, fieri,  videro partire la loro creatura, che nel tempo era diventata molto simile al mostro di Frankenstein per quanti pezzi erano stati aggiunti e tolti nel corso del tempo. Ma tant’è che era lì, bisognava guardarlo negli occhi e farci amicizia. In quei mesi i primi ad essere interessati furono, come tutti ormai ben sappiamo, una manciata di operatori che tutti i giorni si son trovati ad aver a che fare non solo con la ordinaria gestione dei formulari e dei registri di carico e scarico, ma anche con le nuove procedure macchinose, lente e molto spesso ridondanti che hanno gravato e non poco sui tempi di gestione delle movimentazioni rifiuti.
E così trasportatori che erano in grado di effettuare 20-30 prese al giorno in un

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