DECRETO 10 agosto 2012, n. 161

Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. (12G0182) (GU n. 221 del 21-9-2012 )

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei  rifiuti  come  modificata  dal  decreto  legislativo  3 dicembre 2010, n. 205,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga alcune direttive;
Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185  e  186  del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;  Visto l’articolo 49  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle infrastrutture e la competitivita’,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il  quale  prevede  che  l’utilizzo delle terre e  rocce  da  scavo  e’  regolamentato  con  decreto  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore  del  suddetto decreto;
Visto l’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo  n.  205  del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  il  quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento  adottato ai sensi dell’articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 e’ abrogato l’articolo 186 del decreto legislativo medesimo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell’8 marzo 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una  procedura  di  informazione nel settore delle norme e

Approfondisci

ADR_TRASPORTO

Etichette per i rifiuti pericolosi

Il trasporto di rifiuti speciali, siano essi pericolosi che non pericolosi ed il loro stoccaggio e trattamento sono codificati e disciplinati da apposite norme che stabiliscono anche quali debbano essere le etichette da apporre sugli automezzi, sui rifiuti, sui loro contenitori al fine di identificarli immediatamente, avvertendo di conseguenza gli operatori coinvolti sui possibili rischi e precauzioni da adottare in loro presenza (si veda quindi il D.lgs 152/2006 e la normativa ADR).

In questo breve articolo vorrei focalizzare l’attenzione sul’uso indiscriminato della famosissima R nera su sfondo giallo il cui uso è tanto abusato quanto fuorviante come accadeva, fino a pochi mesi fa, con l’utilizzo della caratteristica di pericolo H14.

Molto spesso le aziende, gli operatori ed i consulenti tendono ad essere fin troppo prudenti utilizzando questo

Approfondisci

DECRETO 3 gennaio 2011 Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose

Gazzetta del 14 aprile 2011 – n. 86 Decreto Ministeriale del 03 gennaio 2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRETO 3 gennaio 2011 – Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 , con l’Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. (11A04927) – (GU n. 86 del 14-4-2011 )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976,  con  la  quale  e’  stata autorizzata   la   ratifica   ed   attuazione    della    Convenzione internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose  – COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati  tra cui l’Allegato  I  dell’Appendice  B  –  Regolamento  concernente  il trasporto internazionale per ferrovia – RID;
Visto l’art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale e’stato deciso di applicare al trasporto nazionale per  ferrovia  delle merci pericolose le norme contenute nel  regolamento  concernente  il

Approfondisci