(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue: a) l’articolo 188 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 188
(Responsabilita’ della gestione dei rifiuti)
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita’ agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilita’ per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita’, di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di