Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 marzo 2011

Rifiuti: modifiche agli obblighi di comunicazione annuale
Circolare recante indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all’art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010
A seguito dell’introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli

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Possibilità di iscrizione in unica categoria cat 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Soppressione delle garanzie fideiussorie per il trasporto dei rifiuti non pericolosi.

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi in categoria 5 “rifiuti pericolosi” rimane soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie, non più richieste invece per l’iscrizione alla categoria 4 “rifiuti speciali non pericolosi” e per la categoria 1 “rifiuti urbani pericolosi”.
Ne consegue che le imprese e gli enti iscritti nelle rispettive categorie 4 e 5 potranno richiedere la cancellazione dalla caytegoria 4 e la revoca delle fideiussioni prestate a favore dello stato, riportando nella categoria 5 le tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli iscritti nella categoria 4 “rifiuti non pericolosi”.

Da tenere in considerazione invece il totale della quantità di rifiuti gestiti durante l’anno, sia pericolosi che non pericolosi, in quanto se supera la  soglia massima prevista dalla

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Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010 n.205.

Il comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha recentemente emanato una circolare “Prot. n°240 del 9 Febbraio 2011”, la quale dispone le applicazioni al decreto legislativo n°205 del 3 Dicembre 2010.

Iscrizioni in essere:

  • Le imprese e gli enti iscritti all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
  • L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie;
  • Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata;

Iscrizioni nelle categorie 2 e 3:

  • Non viene più prevista la specifica procedura d’iscrizione per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero;

Prot. n. 240/ALBO/PRES
OGGETTO: Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/10, sono pervenute richieste di chiarimento in ordine al nuovo regime d’iscrizione all’Albo.
Con riferimento all’applicazione delle nuove disposizioni, il Comitato Nazionale ha ritenuto di diramare le seguenti direttive.
A. Iscrizioni in essere
I commi 7 e 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituiti dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, prevedono che:

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Obbligo del registro di carico e scarico per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.

Con il D.lgs. 205/2010 è stato introdotto un nuovo obbligo per i trasportatori ex art. 212 comma 8 che su base volontaria non hanno aderito al Sistri.
In base al nuovo art. 190 comma 1,  sono tenuti alla registrazione delle quantità prodotte:

  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui  all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti  speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;

Si ritiene quindi che

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