Ennesima Proroga della partenza del Sistri per i Produttori di Rifiuti?

Ci risiamo…potrebbe slittare tutto nuovamente ed arrivare a breve  l’ennesima proroga.

Il Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e Lavori Pubblici della Camera,  annuncia che con un emendamento al decreto “Milleproroghe” si vuole proporre lo slittamento della partenza del sistri al 01 gennaio 2015,  per i soli produttori di rifiuti speciali pericolosi e per i Comuni del Territorio della Regione Campania. Lo stesso vale per le imprese che si occupano del trasporto dei rifiuti urbani della medesima regione e sembrerebbe che la stessa sorte toccherebbe al sistema sanzionatorio che troverebbe applicazione solo dal 30 giugno 2015.

Ora ci si aspetta di vedere se effettivamente il decreto passerà in senato, cosa a cui  vogliamo fortemente credere, dato che se cosi non fosse, sarebbe il definitivo fallimento di un sistema che da anni non garantisce una concreta fattibilità nell’utilizzo.

La partenza del Sistri per i produttori di rifiuti speciali pericolosi è ad oggi stabilita al 3 marzo 2014.

Un sistema che fin dal suo esordio ha sempre presentato problematiche ormai evidenti agli operatori, non tollerabili nel settore dei trasporti, che a rilento per poter gestire e organizzare i viaggi che con un sovraccarico organizzativo da parte delle imprese coinvolte,  portano inevitabilmente con sè una riduzione del fatturato, in un periodo già di per sè difficile per le Aziende Italiane.

Non vorremmo parlare di un “accanimento terapeutico”, ma sembra proprio

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SCADENZE AMBIENTALI 2014: MUD E SISTRI

L’inizio del 2014 è caratterizzato da due scadenze ambientali di fondamentale importanza per le imprese italiane che producono e/o gestiscono rifiuti speciali e ci permettiamo di affermare, che saranno probabilmente affrontate con non poche ansie e preoccupazioni.

Ci riferiamo alla prima scadenza del 3 marzo 2014, che in realtà è una partenza, relativa all’attivazione del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, e quella del 30 aprile 2014 entro cui presentare le annuali dichiarazioni ambientali sui rifiuti prodotti e gestiti nel 2013 (MUD).

In merito al SISTRI, lo scorso ottobre 2013 si sono già attivati all’utilizzo del sistema i trasportatori, gli impianti, gli intermediari e i nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi. Dal 3 marzo prossimo si cimenteranno ad effetto obbligatorio anche i produttori iniziali, che dovranno parallelamente continuare a gestire i propri rifiuti anche con la tradizionale documentazione cartacea (formulari, registri carico e scarico) fino al 1 agosto 2014 con un sistema “a doppio binario”. Anche i Comuni e le imprese di trasporto della Regine Campania sono chiamati a rispettare tale partenza. Purtroppo, chi sperava in una nuova ulteriore proroga in aggiunta a quelle passate, ad oggi non ha visto esaudirsi tale possibilità.
A partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI dovranno effettuare unicamente gli adempimenti SISTRI (salvo nuove future disposizioni) e, in caso di inadempienza, subiranno

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Disciplina sanzionatoria rifiuti.

Ma davvero … basta leggerla ?

Discussione fra addetti ai lavori, mentre il Legislatore … resta a guardare: ancora sull’art. 258 D.Lgs. 152/2006.

(*) di SILVANO DI ROSA – Consulente Legale Ambientale

Due recentissimi contributi di esperti in materia di rifiuti destano nuovamente il nostro interesse verso la relativa «disciplina sanzionatoria», ma, nonostante la ricca – e in certi punti assolutamente condivisibile – riflessione che, con tali lavori, viene prospettata, non veniamo indotti a poter aderire certi presupposti su cui si fondano alcune conclusioni di tali autori, verso le quali continuiamo a non poter convergere. Non escludiamo che – a chi scrive – stia sfuggendo qualcosa, forse … a tutti, ma, soprattutto, al legislatore.
Come poter non condividere (!!) l’asserto introduttivo con cui si apre il secondo dei lavori sopra richiamati: « Il problema è grave e non di poco conto.
E riguarda l’esistenza o meno oggi di una sanzione per chi trasporta rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o con dati inesatti, andando a coinvolgere tutto il settore del trasporto dei rifiuti pericolosi sotto un doppio profilo: da un lato, infatti, si incide in modo significativo sulle attività di prevenzione e repressione delle diffuse e perniciose attività illegali nel settore (particolarmente delicato proprio perché si tratta di rifiuti pericolosi), e dall’altro di conseguenza si incide in modo negativo sulla posizione dei trasportatori regolari (che rispettano la legge ed i dispositivi normativi) i quali si trovano a dover di fatto subire una concorrenza sleale da parte di chi le regole non le rispetta e nonostante questo non viene sanzionato… Oltretutto si crea una grande confusione presso gli organi di controllo.» Non solo deve considerarsi grave e vero, ma riguardante pure il trasporto dei rifiuti speciali (se solo si è dei soggetti diversi da coloro che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI), oltre che

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Addio alla discarica per i rifiuti speciali e urbani con Pci superiore a 13.000 kj/kg

Dal 1 gennaio 2013 tutti i rifiuti, siano essi speciali o urbani, con un Potere Calorifero superiore a 13.000 Kj/Kg non saranno più ammessi in discarica.

L’ultima proroga all’ammissibilità degli stessi era stata prevista dal Dl 216/2011 che di fatto già prorogava il DLgs 36/03.

Un’ulteriore proroga sarebbe stata di fatto eccessiva, ma c’è da considerare il fatto che ad oggi, a distanza di 10 anni dal recepimento della direttiva  comunitaria, non in tutte le regioni d’italia si è pronti a tale modifica, mancando di fatto i termovalorizzatori per i rifiuti speciali in grdo di  soddisfare i nuovi parametri per l’ammissibilità in discarica.

Dal 1 gennaio 2013, si dovrà quindi indirizzare questa tipologia di rifiuti esclusivamente verso impianti di recupero o di trattamento, o in alternativa direttamente ad un termovalorizzatore ove presente.

Ricordiamo che la caratterizzazione di base é a responsabilità del produttore dei rifiuti, ma chi stabilisce il potere calorifico del rifiuto?  Ci sarà bisogno di un’analisi merceologica prima di conferire i propri rifiuti? Graverà nuovamente sui costi delle aziende?

L’obiettivo è quindi quello di utilizzare il meno possibile le discariche, obiettivo evidenziato anche dall’art. 179 del TUA “Criteri di priorità nella gestione  dei rifiuti.

Si prevede quindi un’incremento

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