Sanzioni Sistri

Il 1 agosto è stato pubblicato il  decreto legislativo n.121/2011 che, oltre a recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale  dell’ambiente, ha introdotto alcuni correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di SISTRI.

L’articolo 4, comma 2 del decreto, modificando l’articolo 39 del decreto legislativo 205/2010, dispone che al fine di graduare la responsabilità nel  primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti i soggetti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che 

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Sistri, rettifica sanzioni, registro di carico e scarico rifiuti Decreto Legislativo n. 121 del 07/07/2011

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01/08/2011 n. 177  Il decreto Legislativo n° 121 del 07/ luglio 2011 in vigore dal 16 agosto.

Tra le cui novità abbiamo la riformulazione delle sanzioni SISTRI e l’esenzione dall’obbligo di tenuta
del registro di carico e scarico
per gli imprenditori agricoli e per le imprese edili che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

Particolare attenzione va posta agli Art;

Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della

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Sanzioni Sistri

Visto anche gli interventi delle maggiori associazioni di categoria inviate al Ministero, fatto salvo eventuale proroga dell’ultimo minuto, il 1 Gennaio 2011 sarà in vigore il regime sanzionatorio per le violazioni agli adempimenti sul Sistri, al quale verranno applicate in quanto compatibili, anche le sanzioni previste dal Codice della Strada che riguardano in particolare la confisca e il fermo amministrativo dell’automezzo.

Ricordiamo inoltre che ;

  • Le multe per la mancata iscrizione entro i termini previsti (dal 1° gennaio 2011) andranno da 2.660 a 15.500 euro se si tratta di rifuti non pericolosi, fino a 93.000 euro se sono trattati rifiuti pericolosi.
  • Per l’omesso pagamento del contributo di iscrizione entro i termini previsti, ci sono sanzioni da 2.600 a 15.500 euro, mentre se si tartta di rifiuti pericolosi le sanzioni vanno  da 15.500 a 93.000, con la sospensione immediata del servizio.
  • Sanzioni infine da 2.600 a 15.500 euro o da 1.040 a 6.200 per imprese con meno di 15 dipendenti, per l’omessa compilazione del registro cronologico o della scheda Sistri-area movimentazione, oppure per informazioni incomplete o inesatte, o alterazione fraudolenta di uno dei dispositivi che comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento.
  • Mancata conservazione del dispositivo Sistri nel luogo per il quale è stato richiesto. Il decreto ministeriale 9 luglio 2010, infatti, ha introdotto l’obbligo di conservare i dispositivi elettronici presso l’unità locale o la sede dell’impresa.

Ci sembra alquanto incomprensibile che effettivamente si riesca a partire il 1 Gennaio  vista l’inefficienza,  la non funzionalità di hardware e software e la non completa installazione dei dispositivi da parte degli operatori del settore.

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