Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Affidamento del Servizio

La Corte dei Conti Sezione Lombardia con delibera del 17 gennaio 2014, n. 20, si è espressa al fine di chiarie se, in assenza della costituzione degli ambiti o bacini territoriali ottimali (ATO) debba essere comunque immediatamente in capo alle (sole) Regioni la competenza di organizzare i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (tra cui il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’art. 200 del TUA) replicando altresì in merito alla possibilità per i Comuni, qualora venisse meno la titolarità regionale, di procedere ad un rinnovo dell’affidamento del servizio al gestore attualmente incaricato.

In tale contesto la Corte dei Conti Lombarda ricorda che, il quadro normativo impone alle Regioni di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e differenziazioni al fine di massimizzare l’efficienza del servizio di gestione, e che di norma, la dimensione degli ambiti territoriali ottimali non deve essere inferiore a quella del territorio provinciale.

La stessa Corte, ricorda altresì che all’interno della Regione Lombardia gli ATO non sono stati individuati in quanto la Regione si è avvalsa dell’opzione prevista all’art.200, c.7 D.Lgs. 152 / 2006, cosicché è rimasto a tutti gli effetti in capo al singolo Comune il ruolo di ente concedente / affidante dei servizi pubblici locali, salva comunque la

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