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Codice IMDG 38-16: sommario delle principali novità

La nuova edizione del codice IMDG è entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 e come di consueto l’Autorità competente, tramite comunicato all’IMO, chiederà di spostare l’entrata in vigore obbligatoria del codice al 1° gennaio 2018.

Il nuovo emendamento IMDG 38-16 ha introdotto diversi cambiamenti; di seguito quindi vengono proposte le principali novità del nuovo Codice.

  • Sono state aggiunte e riviste alcune definizioni del capitolo 1.2;
  • Il capitolo 1.3 è stato aggiornato a seguito del nuovo codice CTU (1.3.1.5 e 1.3.1.7);
  • E’ stata modificata la descrizione della divisione 1.6 degli esplosivi (2.1.1.4);
  • Per la classe 3 sono state aggiornate le modalità di assegnazione del gruppo di imballaggio per i liquidi viscosi (2.3.2.2 e 2.3.2.5);
  • Vengono introdotte le sostanze che polimerizzano della classe 4.1. La definizione e la classificazione è riportata in 2.4.2.5 e prevede i nuovi numeri ONU, da UN 3531 a UN 3534.
  • Per le classi 2, 3, 6.1 e 8 vengono inserite delle nuove sottosezioni (2.2.4, 2.3.5, 2.6.2.5 e 2.8.3) riguardanti la non accettazione di merci instabili chimicamente per il trasporto a meno che non siano state prese delle precauzioni per evitare la decomposizione o polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto;
  • Sono state apportate modifiche ai numeri ONU, UN 3151, UN 3152, 3166, 3528, 3529 e 3530;
  • Sono state inseriti nove nuovi numeri ONU, UN 0510 e da UN 3527 a UN 3534;
  • Vengono apportate modifiche alle disposizioni speciali: alcune sono state modificate, altre cancellate. Sono state aggiunte infine undici nuove disposizioni speciali: SP378–387, SP971-972;
  • Sono state introdotte molte revisioni alle istruzioni di imballaggio, incluse quelle per gli IBC e i grandi imballaggi: P005, P412, P910 e LP200;
  • E’ stata inserita la nuova sottosezione 5.2.1.10, relativa al nuovo marchio per le batterie al litio. Esso deve essere applicato ai colli contenenti pile o batterie preparati conformemente alla disposizione speciale 188;
  • Viene aggiunta la nuova etichetta No. 9A relativa alle batterie al litio (5.2.2.2.2). Questa etichetta è richiesta dalla disposizione speciale 384;
  • Nel capitolo 7.1 è stata introdotta la nuova nota per chiarire che le stive di carico non possono essere interpretate come unità di trasporto chiuse;
  • E’ stato aggiunto un nuovo codice di stivaggio al 7.1.5 per il numero UN 3528. Tale codice (SW29) prescrive di stivare in categoria A quando il carburante ha un punto di infiammabilità uguale o maggiore di 23°C;
  • Sono stati introdotti alcuni cambi nella tabella delle segregazioni tra materiale alla rinfusa che comportano rischi chimici e merci pericolose imballate in colli (7.6.3.5.2). Nella riga “Sostanze che possono emettere gas infiammabili a contatto con l’acqua, 4.3” contro la colonna 2.1, viene sostituito “1” con “2”, cioè “lontano da” viene cambiato con la definizione più severa “separato da”.

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RID-2017

RID 2017: le principali novità

Con l’entrata in vigore dell’accordo RID 2017, vengono introdotte alcune importanti novità. Di seguito, alcune delle modifiche più importanti. Se vuoi conoscere le novità ADR/RID/IMDG, scarica gratuitamente l’ebook dedicato.

Parte 1

Esenzioni: riguardante il trasporto di gas, le disposizioni del RID non si applicano al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi o anche nelle bombole di combustibile dei veicoli ferroviari che effettuano un’operazione di trasporto e che vengono utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti; è stata aggiunta una nota nel punto (a) per specificare che l’esenzione appena descritta viene applicata anche ai container dotati di un equipaggiamento destinato a funzionare durante il trasporto e fissato ad un veicolo ferroviario in quanto considerato parte integrante del veicolo ferroviario; è stata soppressa la lettera (b) relativa all’esenzione per gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati (1.1.3.2); riguardo il trasporto dei combustibili liquidi (inclusi i carburanti) sono state soppresse le lettere (b) e (c) relative all’esenzione per il carburante contenuto nei serbatoi di veicoli, mezzi di trasporto o macchine mobili, trasportati come carico (1.1.3.3); riguardo le quantità trasportate per unità di trasporto è stata revisionata la tabella della sottosezione 1.1.3.6.3 (aggiunti i numeri ONU 3531, 3532 di Classe 4.1, il N° ONU 3292 di Classe 4.3, il N° ONU 3356 di Classe 5.1, i numeri ONU 1700, 2016, 2017 di Classe 6.1 e gruppo di imballaggio III, i numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 di Classe 9 per la categoria 2, aggiunto il N° ONU 3506 di Classe 8 per la categoria 3, aggiunto il N° ONU 3508 di Classe 9 per la categoria 4); è stata soppressa la lettera (c) riguardo l’esenzione concernente il trasporto delle pile a litio, in particolare dei dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica utilizzati in un veicolo trasportato come carico e che sono utilizzate per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (1.1.3.7); aggiunte le materie che polimerizzano della Classe 4.1, per le quali è richiesto il controllo della temperatura (numeri ONU 3533 e 3534) non ammesse per il trasporto combinato strada-rotaia (1.1.4.4.1);

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il trasporto multimodale di merci pericolose

Modello per il trasporto multimodale di merci pericolose

E’ importante notare che le disposizioni del Codice IMDG in genere prevalgono su quelle ADR. Infatti alla sezione 1.1.4.2.1 dell’ADR si legge che i colli per i quali è previsto un percorso strada-mare possono essere etichettati, marcati e placcati soltanto secondo l’IMDG.

ADR 5.4.2 – Certificato di carico di un container o di un veicolo

Se il trasporto di merci pericolose in precede un percorso marittimo, deve essere fornito un certificato di carico del container conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG con il documento di trasporto. Un unico documento può soddisfare le funzioni del documento di trasporto prescritto al 5.4.1 e del certificato di carico del container o del veicolo di cui sopra; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Se un unico documento deve soddisfare il ruolo di questi documenti, è sufficiente, per fare questo, inserire nel documento di trasporto una dichiarazione indicante che il carico del container o del veicolo è stato effettuato conformemente ai regolamenti modali applicabili, con l’identificazione della persona responsabile del certificato di carico del container o del veicolo.

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