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Codice IMDG 38-16: sommario delle principali novità

La nuova edizione del codice IMDG è entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 e come di consueto l’Autorità competente, tramite comunicato all’IMO, chiederà di spostare l’entrata in vigore obbligatoria del codice al 1° gennaio 2018.

Il nuovo emendamento IMDG 38-16 ha introdotto diversi cambiamenti; di seguito quindi vengono proposte le principali novità del nuovo Codice.

  • Sono state aggiunte e riviste alcune definizioni del capitolo 1.2;
  • Il capitolo 1.3 è stato aggiornato a seguito del nuovo codice CTU (1.3.1.5 e 1.3.1.7);
  • E’ stata modificata la descrizione della divisione 1.6 degli esplosivi (2.1.1.4);
  • Per la classe 3 sono state aggiornate le modalità di assegnazione del gruppo di imballaggio per i liquidi viscosi (2.3.2.2 e 2.3.2.5);
  • Vengono introdotte le sostanze che polimerizzano della classe 4.1. La definizione e la classificazione è riportata in 2.4.2.5 e prevede i nuovi numeri ONU, da UN 3531 a UN 3534.
  • Per le classi 2, 3, 6.1 e 8 vengono inserite delle nuove sottosezioni (2.2.4, 2.3.5, 2.6.2.5 e 2.8.3) riguardanti la non accettazione di merci instabili chimicamente per il trasporto a meno che non siano state prese delle precauzioni per evitare la decomposizione o polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto;
  • Sono state apportate modifiche ai numeri ONU, UN 3151, UN 3152, 3166, 3528, 3529 e 3530;
  • Sono state inseriti nove nuovi numeri ONU, UN 0510 e da UN 3527 a UN 3534;
  • Vengono apportate modifiche alle disposizioni speciali: alcune sono state modificate, altre cancellate. Sono state aggiunte infine undici nuove disposizioni speciali: SP378–387, SP971-972;
  • Sono state introdotte molte revisioni alle istruzioni di imballaggio, incluse quelle per gli IBC e i grandi imballaggi: P005, P412, P910 e LP200;
  • E’ stata inserita la nuova sottosezione 5.2.1.10, relativa al nuovo marchio per le batterie al litio. Esso deve essere applicato ai colli contenenti pile o batterie preparati conformemente alla disposizione speciale 188;
  • Viene aggiunta la nuova etichetta No. 9A relativa alle batterie al litio (5.2.2.2.2). Questa etichetta è richiesta dalla disposizione speciale 384;
  • Nel capitolo 7.1 è stata introdotta la nuova nota per chiarire che le stive di carico non possono essere interpretate come unità di trasporto chiuse;
  • E’ stato aggiunto un nuovo codice di stivaggio al 7.1.5 per il numero UN 3528. Tale codice (SW29) prescrive di stivare in categoria A quando il carburante ha un punto di infiammabilità uguale o maggiore di 23°C;
  • Sono stati introdotti alcuni cambi nella tabella delle segregazioni tra materiale alla rinfusa che comportano rischi chimici e merci pericolose imballate in colli (7.6.3.5.2). Nella riga “Sostanze che possono emettere gas infiammabili a contatto con l’acqua, 4.3” contro la colonna 2.1, viene sostituito “1” con “2”, cioè “lontano da” viene cambiato con la definizione più severa “separato da”.

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Nota: Questa guida è solo indicativa. Alcuni aggiornamenti possono subire modifiche future. Si raccomanda di verificare e attenersi sempre alle fonti ufficiali IMO. 

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

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