Direttiva Rifiuti 2008 98 CE novità direttive

Ieri 25 dicembre 2010 a seguito del recepimento della nuova Direttiva Rifiuti (2008/98/CE), è entrato in vigore il decreto che modifica la parte quarta del Codice Ambientale (rifiuti).
Il nuovo D.Lgs. n. 205/2010 apporta modifiche alle disposizioni fino ad ora in vigore contenute nel Testo Unico Ambientale (TUA) in materia di rifiuti, coordinandole con quelle previste dal Decreto Ministeriale SISTRI (GU n. 288 del 10/12/2010).

Alcune novità che segnaliamo riguardano:

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Per le imprese e gli enti che raccolgono i prorpi rifiuti speciali non pericolosi e che su base volontaria non hanno aderito al Sistri, vige l’obbligo di acquistare e vidimare un Registro di Carico e Scarico sul quale annotare entro i 10 giorni lavorativi i trasporti effettuati, gravando su tutte quelle imprese per cui prima tale obblligo di registrazione non era previsto.

MUD.

In merito al Mud ed hai soggetti tenuti alla presentazione, alcune sezioni vengono abrogate, “Sezione Semplificata,  Sezione Intermediari e Sezione Rifiuti” rimanendo quindi in vigore le sezioni relative a “Sezione Anagrafica, Sezione Imballaggi e Sezione Costi e Ricavi Rifiuti Urbani” a partire dalla dichiarazione del Mud 2011.

A partire dal 01 gennaio 2011 trovano invece spazio le dichiarazioni dei dati relativi ai Raee ed ai veicoli fuori uso che verranno forniti attraverso il Sistri

DEPOSITO TEMPORANEO

Cambiano in parte le disposizioni del deposito temporaneo e dell’obbligo di iscrizione al Sistri.
In merito segnaliamo che il deposito di Rifiuti presso il luogo di produzione degli stessi (Deposito Temporaneo) esente da autorizzazione deve rispettare alcuni accorgimenti in merito alle condizioni e limiti previsti. Cosa cambia? la possibilità di stoccare il quantitativo, che prima era previsto in 20 Mq massimo di Rifiuti non Pericolosi e 10 Mq di Rifiuti Pericolosi (non potento gestire diversamente le quantità), mentre ora sarà per esempio possibile avere in deposito 23 Mq di Rifiuti non Pericolosi e la differenza di Rifiuti Pericolosi, purchè non si superi comunque la soglia dei 30 Mq.

Rimane invariato invece il termine entro il quale comunque si ha l’obbligo di inviare i Rifiuti a recupero anche se non si è raggiunta la quantità massima di deposito, che rimane invariata ad 1 (uno) anno.
Per quanto riguarda il trasporto “Occasionale dei propri Rifiuti” vi segnaliamo che vengono  ritenuti tali quando vengono effettuati per non più di 4 (quattro) volte all’anno e per quantitativi non eccedenti i 30 Kg o 30 Lt giorno oppure in un unica soluzione che non ecceda i 100 Kg o 100 Lt giorno presso gli impianti di recupero.

www.portalerifiutispeciali.it

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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