Rifiuti e Mud 2011 esenti i Trasportatori?

C’è ovviamente molta confusione tra gli operatori del settore in merito alla dichiarazione Mud 2011, visto che il D.Lgs. 205/10 (in vigore dal 25/12/10) ha modificato l’art. 189 c.3 del Testo Unico Ambientale.

L’Articolo 12 “Disposizioni transitorie” del DM 17 dicembre 2009 come modificato dal DM 22 dicembre 2010 infatti recita:

“Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti , le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza”.

Due osservazioni in merito:

Come si può notare manca la voce “Trasportatori” (sono forse esenti dalla dichiarazione?)
L’apposita scheda, (non ancora disponibile) la renderanno tale a breve?.

Si ritiene pertanto che al momento e fino al 31 maggio 2011, rimanga in vigore l’art. 189, c. 3 del Testo Unico Ambientale, predisponendo il “Vecchio Mud” con invio della Comunicazione annuale mantenendo inalterate le modalità previste dalla l. n. 70/1994 e di conseguenza immaginiamo, dovendo pagare i diritti di segreteria.

Rimangono evidentemente tenuti alla presentazione:

“Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”.

In sintesi;

entro il 30 aprile 2011 verranno comunicate le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti al 2010.
entro il 31 dicembre 2011 comunicate le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti dal 1 gennaio 2011 al 31 maggio del 2011.
I dati inerenti al periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2011 saranno già inseriti nel Sistri.

La comunicazione verrà effettuata utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale ex l. n. 70/1994

Sanzioni:

Per il mancato, incompleto o inesatto invio della comunicazione sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00. Qualora, tuttavia, la comunicazione venga effettuata entro 60 giorni dalla scadenza sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da € 26,00 ad € 160,00. Qualora, infine, le informazioni fornite con la comunicazione, pur formalmente incomplete o inesatte consentano, tuttavia, di ricostruire le informazioni dovute, sarà applicabile la sanzione da € 260,00 ad € 1.500,00. “art. 258, D.lgs. n. 152/2006”

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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