Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti Articolo 4 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: Articolo 179

(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore
opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le
misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4,
e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine
di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e
sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della
gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto
il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di
rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il
miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in
particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un
maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell’immissione sul mercato di prodotti concepiti in
modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o
il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai
rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine
di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l’impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale,
l’impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti
mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di
materia sono adottate con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di
metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall’ISPRA,
eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre
misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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