La revisione europea della classificazione dei rifiuti di batterie avrà conseguenze sulla gestione dei depositi, sulle autorizzazioni degli impianti e sulle spedizioni transfrontaliere. Ecco cosa devono verificare le imprese.
La gestione delle batterie a fine vita si prepara a una modifica importante. Dal 9 dicembre 2026 si applicherà il nuovo sistema europeo di classificazione dei rifiuti di batterie, introdotto dalla Decisione delegata (UE) 2025/934.
L’aggiornamento interviene sull’Elenco europeo dei rifiuti (EER), introducendo nuove voci e modificando quelle esistenti per tenere conto delle diverse composizioni chimiche delle batterie, dei processi produttivi e delle attività di riciclaggio.
Per gli operatori ambientali non si tratta soltanto di aggiornare i codici utilizzati nei formulari o nei gestionali. La classificazione del rifiuto può determinare obblighi differenti per il deposito, il trasporto, il trattamento e, soprattutto, per le spedizioni verso impianti situati in altri Paesi.
Il cambiamento richiede quindi una verifica preventiva da parte di produttori di rifiuti, distributori, trasportatori, intermediari e impianti di recupero.
Perché cambia la classificazione dei rifiuti di batterie?
Le batterie presenti sul mercato sono sempre più diversificate. Accanto alle tradizionali batterie al piombo e a quelle alcaline, si sono diffuse tecnologie al litio, al sodio e al nichel, impiegate nei dispositivi elettronici, nei veicoli e nei sistemi di accumulo energetico.
Queste differenze incidono sulla composizione chimica, sulle caratteristiche di pericolosità e sulle modalità di trattamento dei materiali a fine vita.
La Decisione delegata (UE) 2025/934 aggiorna pertanto l’elenco europeo per rendere più precisa l’identificazione dei flussi di rifiuti e migliorare la gestione delle batterie durante la raccolta e il riciclaggio.
Una parte significativa delle nuove voci riguarda rifiuti classificati come pericolosi, contrassegnati dall’asterisco accanto al codice EER. Sono tuttavia previste anche voci non pericolose: non è quindi corretto affermare che ogni batteria esausta diventerà automaticamente un rifiuto pericoloso.
La classificazione dovrà essere effettuata individuando la voce pertinente alla tipologia di batteria e al rifiuto effettivamente prodotto.
Il riferimento ufficiale è la Decisione delegata (UE) 2025/934, corretta per quanto riguarda la data di applicazione dalla rettifica pubblicata il 19 agosto 2025.
Quali sono le date da ricordare?
Per organizzare gli adeguamenti è necessario distinguere la data di applicazione della normativa europea dalle scadenze operative previste per le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali.
- 14 ottobre 2026: data dalla quale le imprese iscritte, o che intendono iscriversi, all’Albo possono richiedere telematicamente l’inserimento dei nuovi codici EER secondo le indicazioni della Circolare n. 8 del 23 luglio 2026.
- 9 dicembre 2026: data di applicazione delle nuove disposizioni europee e di adeguamento d’ufficio dei codici sostituiti nelle autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo, secondo le modalità indicate dalla stessa circolare.
Le imprese devono quindi verificare per tempo quali codici interessano le proprie attività e quali modifiche risultano necessarie nelle autorizzazioni.
La procedura di adeguamento prevista dall’Albo non deve essere confusa con una modifica automatica di ogni autorizzazione ambientale rilasciata da qualsiasi autorità: per gli impianti autorizzati con titoli diversi dall’iscrizione all’Albo occorre verificare le disposizioni e le procedure applicabili al singolo provvedimento.
Il riferimento operativo è la Circolare n. 8 del 23 luglio 2026 dell’Albo Gestori Ambientali.
Quali conseguenze per depositi e trasporti?
Una riclassificazione può incidere sulle condizioni alle quali un rifiuto può essere raccolto, raggruppato, trasportato e conferito.
Se un flusso viene classificato come pericoloso, l’operatore deve verificare che la propria organizzazione sia in grado di gestirlo nel rispetto degli obblighi applicabili.
Tra gli aspetti da controllare rientrano:
- compatibilità tra i rifiuti gestiti e le condizioni previste per il deposito;
- corretta identificazione dei rifiuti e aggiornamento delle procedure documentali;
- requisiti applicabili al trasporto dei rifiuti pericolosi;
- corrispondenza tra i rifiuti effettivamente gestiti e quelli ammessi dai titoli autorizzativi;
- disponibilità di impianti di destinazione autorizzati a ricevere e trattare i flussi interessati.
La verifica non deve limitarsi al codice EER riportato nei documenti. È necessario controllare anche le condizioni operative effettive, i quantitativi gestiti e le caratteristiche dei rifiuti.
Per i trasportatori e gli intermediari, inoltre, è importante verificare che i flussi interessati rientrino nelle attività e nei codici per i quali risultano abilitati.
Il nodo delle spedizioni transfrontaliere
Le ricadute possono essere particolarmente rilevanti quando i rifiuti di batterie vengono spediti oltre confine per essere recuperati o trattati.
La classificazione come rifiuto pericoloso può comportare procedure più articolate, maggiori verifiche documentali e specifici obblighi di notifica e consenso preventivo, quando previsti dalla disciplina applicabile.
La questione interessa sia le spedizioni verso Paesi extra-UE sia quelle tra Stati membri. Le procedure, tuttavia, non sono identiche in tutti i casi: dipendono dalla classificazione del rifiuto, dal tipo di operazione prevista, dal Paese di destinazione e dalle disposizioni applicabili alla singola spedizione.
Dal 21 maggio 2026 si applica in via generale il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti, che ha sostituito il precedente quadro europeo con nuove disposizioni per i trasferimenti transfrontalieri.
Per le imprese che esportano rifiuti di batterie o li conferiscono a impianti situati all’estero, diventa quindi necessario valutare congiuntamente la classificazione EER aggiornata e le regole europee sulle spedizioni.
La riclassificazione può incidere sulla scelta degli impianti di destinazione, sui tempi di gestione delle pratiche e sui costi logistici. Non è però corretto presumere che ogni spedizione diventi automaticamente vietata o richieda sempre la stessa procedura autorizzativa.
La valutazione deve essere svolta caso per caso, considerando anche eventuali restrizioni specifiche applicabili alla destinazione.
Gli impianti di recupero devono verificare le autorizzazioni
Un altro aspetto riguarda gli impianti che ricevono e trattano rifiuti di batterie.
L’introduzione di nuovi codici può rendere necessario verificare se i titoli autorizzativi comprendano le voci pertinenti ai flussi che l’impianto intende ricevere.
La presenza di un codice simile o appartenente alla stessa famiglia non deve essere considerata sufficiente senza una verifica del provvedimento autorizzativo e delle sue condizioni.
Le imprese dovrebbero quindi confrontare:
- i codici EER attualmente autorizzati;
- le nuove voci applicabili ai rifiuti effettivamente trattati;
- le operazioni di recupero o smaltimento autorizzate;
- le caratteristiche dei rifiuti e le condizioni di accettazione;
- gli eventuali aggiornamenti richiesti dall’autorità competente.
Questa attività è particolarmente importante per gli impianti che trattano batterie di composizione diversa o che ricevono flussi provenienti da altri Paesi.
Una verifica anticipata consente di individuare eventuali incompatibilità prima che le nuove disposizioni diventino applicabili.
Cosa dovrebbero fare le imprese prima di dicembre 2026?
La preparazione non dovrebbe essere rinviata agli ultimi giorni prima dell’entrata in applicazione delle nuove regole.
Un controllo organizzato può essere articolato in cinque passaggi.
1. Mappare i rifiuti di batterie gestiti. Identificare le tipologie effettivamente raccolte, prodotte, trasportate o trattate, distinguendo le diverse composizioni e provenienze.
2. Verificare i codici EER. Confrontare le voci attualmente utilizzate con quelle introdotte o modificate dalla Decisione delegata (UE) 2025/934.
3. Controllare autorizzazioni e iscrizioni. Verificare quali aggiornamenti siano necessari per i trasporti, gli impianti e le altre attività svolte dall’impresa, seguendo le indicazioni delle autorità competenti.
4. Analizzare le spedizioni verso l’estero. Per i flussi transfrontalieri, verificare classificazione, destinazione, operazione prevista e procedura applicabile ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1157.
5. Aggiornare procedure e gestionali. Adeguare, ove necessario, le istruzioni interne, i sistemi informatici e le modalità di comunicazione con clienti, trasportatori e impianti di destinazione.
Conclusioni
La revisione europea dei codici EER per i rifiuti di batterie rappresenta un cambiamento significativo per la filiera della raccolta e del riciclaggio.
L’attenzione non deve concentrarsi esclusivamente sui nuovi codici, ma anche sulle conseguenze che la classificazione può avere sulle autorizzazioni, sulle condizioni di deposito, sulla logistica e sulle spedizioni internazionali.
Per gli operatori ambientali, il lavoro da fare prima del 9 dicembre 2026 consiste soprattutto nel verificare i flussi gestiti e individuare gli eventuali adeguamenti necessari.
Pianificare per tempo permette di affrontare il cambiamento con maggiore consapevolezza, riducendo il rischio di ritardi, contestazioni documentali e difficoltà nel conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati.
Riferimenti normativi e fonti ufficiali
- Decisione delegata (UE) 2025/934
- Rettifica della Decisione delegata (UE) 2025/934 del 19 agosto 2025
- Circolare n. 8 del 23 luglio 2026 dell’Albo Gestori Ambientali
- Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti