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FIR digitale e RENTRI: cosa fare quando i servizi funzionano male

Dal 2026 il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) digitale è parte della gestione ordinaria dei rifiuti per gli operatori soggetti ai relativi obblighi. Ma cosa succede quando il RENTRI è raggiungibile, ma alcune funzioni non rispondono correttamente e non consentono di completare le operazioni?

A questa situazione è dedicato il Decreto Direttoriale MASE n. 254 del 9 settembre 2026, pubblicato sul portale RENTRI il 10 settembre. Il provvedimento definisce le procedure da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi, quando il sistema presenta limitazioni che impediscono di gestire normalmente il FIR digitale.

Per le imprese, conoscere queste procedure è importante per evitare improvvisazioni durante un trasporto e sapere come comportarsi se il problema si verifica prima della partenza, durante il viaggio o al momento della consegna dei rifiuti.

Che cosa si intende per degrado temporaneo del RENTRI?

Il degrado temporaneo si verifica quando una o più funzionalità necessarie alla gestione del FIR digitale risultano limitate o non pienamente operative, pur senza configurare i casi di completa o grave indisponibilità già disciplinati da precedenti provvedimenti.

Non si tratta necessariamente di un blocco totale della piattaforma. Può accadere, ad esempio, che una funzione necessaria per compilare, firmare o aggiornare il formulario non consenta di completare l’operazione prevista.

Il Decreto Direttoriale n. 254/2026 si affianca alle procedure già previste:

  • dal Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025, relativo all’indisponibilità dei servizi RENTRI;
  • dal Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, che disciplina ulteriori misure di emergenza per la gestione del FIR digitale.

La distinzione è importante perché non tutti i problemi tecnici devono essere gestiti nello stesso modo. Occorre individuare la situazione prevista dal provvedimento e seguire la relativa procedura.

Quando è possibile utilizzare il FIR cartaceo?

Le modalità operative previste dal nuovo decreto consentono di ricorrere a procedure alternative quando il degrado impedisce di completare normalmente determinate operazioni sul FIR digitale.

Se non è possibile compilare, emettere o firmare il formulario digitale, può essere necessario utilizzare il FIR cartaceo secondo le modalità previste dal provvedimento.

Il passaggio al cartaceo può riguardare anche situazioni in cui il problema si manifesta dopo l’emissione del formulario, per esempio durante il trasporto o nella fase di accettazione presso l’impianto.

In questi casi non basta stampare un documento e proseguire autonomamente: devono essere rispettate le indicazioni previste per la specifica fase del ciclo di vita del FIR, comprese le modalità di compilazione, sottoscrizione e comunicazione agli altri soggetti coinvolti.

Il ricorso al cartaceo è una procedura di emergenza regolamentata, non una scelta organizzativa liberamente utilizzabile quando il sistema risulta semplicemente scomodo o lento.

Il problema può verificarsi in momenti diversi del trasporto

Il decreto considera le diverse fasi in cui può verificarsi il malfunzionamento. Per l’impresa è utile sapere come cambia la gestione a seconda del momento in cui emerge il problema.

Prima della partenza

Se non è possibile completare l’emissione del FIR digitale, occorre seguire la procedura prevista per l’utilizzo del formulario cartaceo. Prima di avviare il trasporto, devono essere completati gli adempimenti richiesti per quella modalità.

Durante il trasporto

Se il formulario è già stato emesso digitalmente, ma non è possibile aggiornarlo, si applicano le misure previste per la gestione del documento in formato cartaceo. Le informazioni necessarie devono essere riportate e sottoscritte secondo le indicazioni del decreto.

Al momento dell’accettazione

Se il destinatario non riesce a completare le operazioni digitali di propria competenza, deve seguire la procedura alternativa prevista per la fase di ricezione, garantendo la corretta gestione del formulario e la comunicazione agli altri soggetti coinvolti.

Le modalità dettagliate cambiano a seconda dell’operazione bloccata. Per questo, in caso di problema concreto, è necessario consultare l’Allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 254/2026 e non affidarsi soltanto a una regola generale.

Chi deve essere informato del cambio di formato?

Un aspetto importante riguarda la comunicazione al produttore o detentore quando la gestione del formulario passa dal digitale al cartaceo.

Il Decreto Direttoriale n. 254/2026 aggiorna anche alcune disposizioni già previste dal Decreto Direttoriale n. 25/2026.

In particolare, il trasportatore deve comunicare il cambio di formato utilizzando i servizi RENTRI dedicati alla restituzione della copia del FIR cartaceo oppure lo specifico servizio disponibile nell’Area Operatori e tramite interoperabilità, dopo la cessazione dell’indisponibilità e comunque tempestivamente.

La modifica mira a uniformare le procedure di comunicazione previste per le situazioni di emergenza. È quindi importante che il trasportatore non si limiti a informare informalmente il produttore, ma completi anche la comunicazione attraverso i canali indicati dal sistema quando tornano disponibili.

I dati del FIR devono essere trasmessi successivamente?

Non si deve presumere che ogni FIR gestito con una procedura alternativa debba essere trattato come un normale formulario digitale e trasmesso successivamente nello stesso modo.

Le procedure previste per l’indisponibilità dei servizi e quelle per il degrado temporaneo possono stabilire modalità differenti a seconda della fase interessata. In alcuni casi è previsto l’utilizzo del cartaceo e l’esclusione della trasmissione dei dati del FIR secondo la procedura emergenziale applicabile; in altri, il decreto stabilisce come completare le operazioni rimaste in sospeso.

L’impresa deve quindi identificare correttamente la procedura attivata e rispettarne tutte le condizioni, senza applicare automaticamente le regole previste per un diverso tipo di malfunzionamento.

Per gli aggiornamenti, è opportuno consultare gli avvisi e le istruzioni pubblicate sul portale ufficiale RENTRI.

Come prepararsi: una procedura interna evita errori

Le imprese che utilizzano il FIR digitale dovrebbero predisporre in anticipo una procedura per affrontare eventuali problemi tecnici. Aspettare che il sistema si blocchi per decidere chi deve intervenire può causare ritardi, errori documentali e difficoltà nel coordinamento tra produttore, trasportatore e destinatario.

È consigliabile:

  1. Individuare i referenti: stabilire chi controlla lo stato dei servizi e chi decide quali procedure applicare.
  2. Conoscere le modalità alternative: sapere dove reperire i modelli e le istruzioni per il FIR cartaceo in emergenza.
  3. Coordinare i soggetti coinvolti: condividere le informazioni necessarie con produttore, trasportatore e destinatario.
  4. Documentare l’accaduto: conservare le evidenze del problema e delle operazioni effettuate, secondo la procedura applicabile.
  5. Verificare la chiusura del FIR: controllare che il ciclo documentale si concluda correttamente, compresa la restituzione della copia completa al produttore o detentore.

Le procedure operative dovrebbero essere condivise anche con il personale che prepara i formulari e con gli autisti, perché il problema può emergere quando il mezzo è già in viaggio.

Fino a quando si applicano le procedure di emergenza?

Le modalità previste dal Decreto Direttoriale n. 254/2026 si applicano fino al termine della condizione di degrado temporaneo rilevata e, per il singolo formulario, comunque fino alla chiusura del suo ciclo di vita.

Per ciclo di vita si intende il percorso che va dall’emissione del FIR fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore.

Il ripristino del sistema non significa quindi necessariamente che tutte le attività documentali legate al singolo formulario siano già concluse. È necessario verificare gli adempimenti ancora da completare secondo le istruzioni applicabili.

Il Decreto Direttoriale n. 254/2026 introduce procedure specifiche per gestire i casi in cui i servizi RENTRI dedicati al FIR digitale sono temporaneamente degradati e non consentono di operare normalmente.

Per le imprese, la regola essenziale è non improvvisare: occorre distinguere il degrado temporaneo dall’indisponibilità completa o grave, individuare l’operazione che non può essere completata e applicare le istruzioni previste per quella situazione.

Una procedura aziendale chiara, condivisa tra ufficio, autisti e destinatari, permette di affrontare l’emergenza con maggiore sicurezza e di mantenere sotto controllo la tracciabilità dei rifiuti.

Fonti ufficiali

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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