Il Decreto direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026 posticipa la decorrenza dell’obbligo di messa a disposizione dei dati relativi ai percorsi dei mezzi che trasportano rifiuti pericolosi. Restano da rispettare gli obblighi di installazione dei sistemi previsti dalla normativa.
Nuovo rinvio per la geolocalizzazione nell’ambito del RENTRI. Con il Decreto direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la decorrenza dell’obbligo di messa a disposizione delle informazioni sui percorsi degli autoveicoli viene differita al 13 settembre 2027.
Il provvedimento approva anche le modalità tecniche per la gestione dei dati, definendo requisiti dei sistemi, formato delle informazioni, modalità di trasmissione e criteri di archiviazione.
Che cosa cambia per le imprese?
Il rinvio riguarda la disponibilità e la trasmissione dei dati relativi ai percorsi dei veicoli, da associare alla tracciabilità dei trasporti di rifiuti speciali pericolosi.
È importante precisare che non viene rinviato indistintamente ogni obbligo relativo alla geolocalizzazione. Per le imprese di trasporto interessate, gli obblighi di dotazione dei mezzi con sistemi di geolocalizzazione previsti dalla normativa restano applicabili.
Il decreto modifica inoltre il criterio di identificazione del veicolo: il sistema dovrà essere associato alla targa, eliminando il precedente riferimento anche al numero di telaio.
Cosa devono fare i trasportatori?
Il tempo aggiuntivo può essere utilizzato per verificare che i dispositivi installati siano compatibili con i requisiti tecnici e che l’impresa sia in grado di gestire, trasmettere e conservare correttamente i dati richiesti.
Le verifiche riguardano in particolare:
- tracciamento del percorso del veicolo;
- corretta associazione tra dispositivo e targa;
- formato e trasmissione dei dati al RENTRI;
- disponibilità delle informazioni in caso di controlli;
- archiviazione dei dati secondo le modalità previste.
E per le aziende che producono rifiuti?
Le imprese che affidano il trasporto a operatori esterni non devono considerare il rinvio come un nuovo obbligo generalizzato di installazione sui propri mezzi. È invece opportuno verificare che i trasportatori incaricati rispettino gli obblighi applicabili alla loro attività.
La proroga offre quindi più tempo per gli adeguamenti tecnici, ma non elimina la necessità di organizzare correttamente la tracciabilità dei rifiuti.
Riferimenti ufficiali: Decreto direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026 e comunicazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.