Dal 31 ottobre 2026 entrano in vigore nuove disposizioni sulla confisca dei beni collegati a determinati reati ambientali. Nello stesso periodo, il Ministero dell’Ambiente chiarisce che i rifiuti derivanti da precedenti operazioni di recupero, compresi i materiali che non hanno raggiunto la qualifica di prodotto End of Waste, possono essere avviati a ulteriori trattamenti, nel rispetto delle autorizzazioni e delle regole sulla gestione dei rifiuti.
Si tratta di due novità che interessano direttamente le imprese produttrici di rifiuti, i trasportatori, gli intermediari e gli impianti di trattamento. Da una parte si rafforzano gli strumenti di contrasto agli illeciti ambientali; dall’altra viene ribadito che un rifiuto non recuperato completamente o un materiale non conforme ai requisiti End of Waste non deve necessariamente essere destinato allo smaltimento.
Dal 31 ottobre 2026 nuove disposizioni sulla confisca dei beni
Il riferimento normativo è il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026, che attua la direttiva (UE) 2024/1260 in materia di recupero e confisca dei beni. Il decreto entra in vigore il 31 ottobre 2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento interviene anche sulla disciplina dei reati ambientali, modificando alcune disposizioni del Codice penale e del D.Lgs. 152/2006, il Testo unico ambientale.
Tra i reati interessati dalle nuove previsioni rientrano specifiche fattispecie relative a:
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
- abbandono di rifiuti pericolosi;
- gestione non autorizzata dei rifiuti;
- spedizioni illegali di rifiuti;
- altre condotte ambientali individuate dalle disposizioni richiamate dal decreto.
Non si tratta, quindi, di una confisca automatica applicabile indistintamente a qualsiasi irregolarità amministrativa nella gestione dei rifiuti. Occorre verificare la specifica fattispecie di reato, le condizioni previste dalla norma e il provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Quali beni possono essere coinvolti?
Le nuove disposizioni rafforzano la possibilità di aggredire i beni collegati alla commissione di determinati reati. In relazione alle singole fattispecie, possono rilevare le cose utilizzate o destinate a commettere il reato, i beni che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto e, nei casi previsti, altri beni di valore equivalente.
Per un’impresa che opera nella filiera dei rifiuti, questo aspetto può avere conseguenze concrete. Mezzi di trasporto, attrezzature e altri beni aziendali potrebbero essere interessati da provvedimenti di confisca quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge.
La disciplina prevede inoltre specifiche condizioni per la confisca per equivalente e per i beni trasferiti a terzi con finalità elusive. Non basta, pertanto, che un bene appartenga a un soggetto coinvolto in un’attività irregolare per concludere automaticamente che sarà confiscato: devono essere valutati i presupposti giuridici applicabili al caso concreto.
Cosa devono fare le imprese?
Per ridurre il rischio di violazioni, le aziende dovrebbero verificare che ogni fase della gestione dei rifiuti sia documentata e coerente con le autorizzazioni e gli obblighi applicabili.
In particolare, è opportuno controllare:
- la validità delle autorizzazioni di trasportatori e impianti destinatari;
- la corretta attribuzione dei codici EER e la coerenza tra rifiuto, formulario e destinazione;
- la tracciabilità dei quantitativi movimentati;
- la corrispondenza tra le operazioni effettuate e quelle autorizzate;
- le procedure interne per la gestione delle anomalie e delle non conformità.
Queste verifiche non eliminano ogni rischio, ma aiutano a prevenire situazioni che possono degenerare in violazioni più gravi.
Un secondo chiarimento riguarda la gestione dei rifiuti prodotti da precedenti operazioni di recupero.
Con una risposta a interpello del 19 ottobre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha affrontato alcuni quesiti presentati dalla Provincia di Taranto, relativi alle operazioni successive a R12, agli scarti derivanti da operazioni di recupero e ai materiali non conformi ai requisiti End of Waste.
Il principio centrale è che non esiste un divieto generale di avviare a ulteriori operazioni di recupero presso impianti terzi i rifiuti derivanti da precedenti trattamenti. La possibilità riguarda anche i materiali che, al termine di un processo End of Waste, non hanno soddisfatto le condizioni necessarie per cessare di essere rifiuti.
Il chiarimento è importante perché evita di considerare lo smaltimento come l’unica destinazione possibile per ogni scarto o materiale non conforme.
Rifiuti derivanti dalle operazioni R3 e R5
Le operazioni R3 e R5 riguardano, rispettivamente, il riciclaggio o recupero di sostanze organiche e il riciclaggio o recupero di altre sostanze inorganiche, secondo le definizioni dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Da questi processi possono derivare scarti che conservano la qualifica di rifiuto, anche quando la lavorazione principale ha consentito di recuperare una parte significativa del materiale.
Il MASE chiarisce che tali rifiuti possono essere trasferiti ad altri impianti per ulteriori operazioni di recupero, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa.
Per gli operatori, questo significa che la gestione dello scarto deve essere valutata sulla base delle sue caratteristiche, della destinazione effettiva e delle possibilità di trattamento, senza escludere a priori una nuova fase di recupero.
Che cosa succede ai materiali End of Waste non conformi?
Un materiale può cessare di essere qualificato come rifiuto soltanto quando soddisfa tutte le condizioni applicabili previste dall’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e dalla disciplina specifica di riferimento.
Se tali requisiti non sono rispettati, il materiale non acquisisce la qualifica di prodotto e continua a essere considerato un rifiuto.
Questo, tuttavia, non significa che debba essere necessariamente smaltito.
Se tecnicamente e giuridicamente praticabile, può essere sottoposto a ulteriori operazioni di recupero presso un impianto autorizzato. Prima del trasferimento occorre verificare la corretta classificazione del materiale, l’attribuzione del pertinente codice EER e l’idoneità dell’impianto destinatario a riceverlo e trattarlo.
L’eventuale recupero successivo non determina automaticamente la cessazione della qualifica di rifiuto: l’End of Waste potrà essere riconosciuto soltanto quando saranno effettivamente soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa.
L’interpello ministeriale affronta anche il tema delle attività svolte dopo un’operazione R12.
In questi casi, non è sufficiente stabilire che un trattamento costituisce genericamente una prosecuzione del recupero. Occorre valutare la funzione effettiva delle attività svolte e verificare se possano essere ricomprese nella fase già autorizzata oppure se configurino una distinta operazione di recupero, da disciplinare nel titolo autorizzativo.
La valutazione spetta all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, sulla base delle caratteristiche del processo e delle modalità operative dell’impianto.
Anche il deposito dei rifiuti derivanti dal trattamento, in attesa del loro trasferimento a un altro impianto, deve trovare adeguata disciplina nell’autorizzazione, in relazione alle modalità gestionali effettivamente adottate.
Per gli impianti è quindi importante controllare che il percorso del rifiuto in uscita, le eventuali fasi intermedie e il successivo conferimento siano coerenti con il provvedimento autorizzativo.
La possibilità di sottoporre un rifiuto a ulteriori trattamenti deve essere letta insieme alla gerarchia dei rifiuti prevista dall’articolo 179 del D.Lgs. 152/2006.
La prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di recupero precedono, secondo le condizioni stabilite dalla legge, lo smaltimento.
Questo principio non autorizza però a effettuare trattamenti privi di titolo o a trasferire i rifiuti a qualsiasi impianto. Il recupero deve essere concretamente praticabile, compatibile con le caratteristiche del materiale e svolto da un soggetto autorizzato per l’operazione prevista.
Per scegliere correttamente la destinazione di uno scarto, l’impresa dovrebbe quindi verificare:
- Identificazione del rifiuto: origine, composizione, caratteristiche e codice EER appropriato.
- Possibilità di recupero: esistenza di un trattamento tecnicamente adeguato e consentito.
- Autorizzazione del destinatario: compatibilità del rifiuto con i codici e le operazioni autorizzate.
- Tracciabilità: corretta documentazione del trasporto e della destinazione, secondo gli obblighi applicabili.
- Esito del trattamento: verifica delle condizioni necessarie per l’eventuale cessazione della qualifica di rifiuto.
Le due novità richiamano un’esigenza comune: conoscere la filiera effettiva del rifiuto e poter dimostrare la correttezza delle scelte gestionali.
Per i produttori, è importante verificare a chi vengono affidati i rifiuti e che la documentazione sia coerente con i trattamenti effettuati. Per trasportatori e intermediari, è essenziale controllare gli elementi di propria competenza e operare nel rispetto degli obblighi applicabili. Per gli impianti, occorre verificare che le attività svolte, comprese quelle sugli scarti e sui materiali non conformi, siano coperte dalle autorizzazioni.
Le nuove disposizioni sulla confisca richiedono inoltre particolare attenzione alla prevenzione dei reati ambientali: la gestione documentale non deve essere considerata un semplice adempimento formale, ma parte integrante del controllo operativo.
In sintesi
Dal 31 ottobre 2026 il D.Lgs. 186/2026 introduce nuove disposizioni in materia di confisca con effetti anche su specifici reati ambientali. Parallelamente, il MASE ha chiarito che i rifiuti derivanti da precedenti operazioni di recupero, inclusi i materiali End of Waste non conformi, possono essere avviati a ulteriori trattamenti presso impianti terzi, nel rispetto delle condizioni normative e autorizzative.
Per le imprese, il punto decisivo è distinguere tra una possibilità di recupero ammessa dalla legge e un’operazione effettivamente autorizzata e correttamente gestita.
- D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186 – Gazzetta Ufficiale
- D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186 – Normattiva
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, con particolare riferimento agli articoli 179 e 184-ter e all’Allegato C.
- MASE, risposta a interpello del 19 ottobre 2026 sulla gestione dei rifiuti derivanti da R12, degli scarti da operazioni di recupero e dei materiali End of Waste non conformi.
- Approfondimento sul chiarimento MASE – TuttoAmbiente
- Approfondimento sul chiarimento MASE – Assoambiente