1. Dopo l’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti)
1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi,
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il
pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo
della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento
dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la
sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di
controllo della tracciabilita’ nei confronti del trasgressore. In
sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al
predetto sistema di tracciabilita’ occorre tenere conto dei casi di
mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la
scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e
le modalita’ stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al
comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete,
o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi
tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o
comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino
un numero di unita’ lavorative inferiore a quindici dipendenti,si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a
seimiladuecento. Il numero di unita’ lavorative e’ calcolato con
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di unita’ lavorative annue; ai
predetti fini l’anno da prendere in considerazione e’ quello
dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di
accertamento dell’infrazione. Se le indicazioni riportate pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita’ dei rifiuti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonche’ la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un
anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione e’
imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita’
lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e
massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da
duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti
pericolosi. Le modalita’ di calcolo dei numeri di dipendenti avviene
nelle modalita’ di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita’ dei rifiuti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti
che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro
incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle
suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che,
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilita’
dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a
chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della
tracciabilita’ dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei
rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente,
con la copia del certificato analitico che identifica le
caratteristiche dei rifiuti e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui
all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con
una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione
fraudolentemente alterata e’ punito con la pena prevista dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La
pena e’ aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la
tracciabilita’ dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro
millecinquecentocinquanta.
Articolo 260-ter
(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)
1. All’accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9
dell’articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per
l’attivita’ di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il
responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 c.p. o
all’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia
commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della
stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.
3. All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1
dell’articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore.
In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo
amministrativo non puo’ essere disposta in mancanza dell’ iscrizione
e del correlativo versamento del contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e’
sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo
utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240,
secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che
appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4
conseguono obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni
di cui al comma 1 dell’articolo 256.”.