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L’autorizzazione al recupero rifiuti in procedura semplificata non sostituisce il titolo edilizio

Su ricorso di una società che impugna l’ordine di messa in ripristino emesso dal Comune, il Tar affronta tre questioni di particolare interesse.

La prima: l’autorizzazione al recupero di rifiuti, a seguito di procedura semplificata ex dm 05.02.1998, presuppone, e non tiene luogo, che l’impianto sia dotato di idoneo titolo edilizio.

La seconda: la facile amovibilità dell’impianto non esclude la necessità del permesso di costruire. La terza questione, pur particolarmente rilevante, viene dichiarata assorbita e concerneva la possibilità urbanistica che l’impianto, assentito in procedura semplificata per l’esercizio, sorgesse in zona agricola. Tar Toscana n. 964/2016

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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