Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione 18 aprile 2012

Deliberazione 18 aprile 2012 – Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8.

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese tenute ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato Nazionale dell’Albo la determinazione dei criteri per l’iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Vista la propria deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera d), il quale stabilisce che il responsabile tecnico delle imprese che intendano iscriversi nella categoria 8 può essere “un professionista esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico per non più di dieci imprese iscritte all’Albo”;
Vista la sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda Bis, n. 2013/2012, sul ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dei Chimici, con la quale è stata annullata la deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 nella parte concernente la predetta limitazione numerica all’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico;
Considerato che con la suddetta pronuncia, il T.A.R. del Lazio ha osservato che “il parametro quantitativo risulta irragionevole se isolatamente considerato, in quanto esso postulerebbe quantomeno l’integrazione con profili di carattere dimensionale e qualitativo, in quanto gli oneri connessi alla prestazione professionale non possono non essere correlati anche alla dimensione delle imprese coinvolte e alle problematiche gestionali specifiche delle stesse”;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, a quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 2013/2012, con l’integrazione di profili di carattere dimensionale e qualitativo;
2
Considerato che le classi d’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 9 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, individuano la dimensione dell’attività sottoposta ad iscrizione e che, per ogni classe d’iscrizione, è previsto il possesso, da parte dell’impresa, di differenti requisiti tecnici e gestionali;

DELIBERA
Articolo 1
(modifiche all’articolo 2 della deliberazione n.2 del 15 dicembre 2010)
1. All’articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all’Albo, delle quali non più di cinque iscritte nella classe a), non più di dieci iscritte nella classe b), non più di venti iscritte nella classe c) e non più di trenta iscritte nella classe d)”.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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