(Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All’articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 la parola: “Ministro” e’ sostituita dalla seguente:
“Ministero”;
b) al comma 5 le parole: “all’Albo di cui all’articolo 212, comma
1,” sono sostituite dalle seguenti: “all’ISPRA” e le parole: “212,
comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 16”.
c) dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente: “5-bis. La
comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi
informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo
standard condivisi.”.