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Inquinanti Marini (capitolo 2.10 Codice IMDG)

Inquinanti marini indica le materie che sono soggette alle disposizioni dell’Allegato III della MAPOL 73/78, come emendata. Gli inquinanti marini devono essere trasportati secondo tale allegato MARPOL.

Gli inquinanti marini devono essere trasportati sotto la appropriata rubrica secondo le loro proprietà se essi ricadono nei criteri di una delle classi da 1 a 8. Se essi non ricadono nei criteri di una di queste classi, essi devono essere trasportati sotto la rubrica MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA N.A.S., ONU 3077 o MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., ONU 3082, come appropriato, salvo vi sai una specifica rubrica nella classe 9.

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Materie trasportate a caldo

Le materie trasportate a caldo sono liquidi trasportati o presentati al trasporto a temperatura ≥ 100 °C identificati con il numero UN 3257 e solidi trasportati o presentati al trasporto a temperatura ≥ 240 °C identificati con il numero UN 3258. Appartengono alla Classe 9.

Secondo ADR/RID 5.3.3 i veicoli-cisterna, container-cisterna, cisterne mobili, veicoli o container speciali o veicoli o container equipaggiati in maniera speciale, che contengono una materia che è trasportata o presentata al trasporto allo stato liquido ad una temperatura uguale o superiore a 100°C o allo stato solido ad una temperatura uguale o superiore a 240°C, devono portare su ogni fiancata, e dietro nel caso di veicoli, e sui quattro lati nel caso di container, container-cisterna e cisterne mobili, il marchi sotto riportato:

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Corsi_ambiente

La logistica delle merci pericolose

Una interpretazione restrittiva delle norme ADR può condurre ad una sottovalutazione dei rischi lungo la catena logistica

Le norme che riguardano le merci pericolose si riferiscono al trasporto su strada (ADR), quindi nella gestione del magazzino – comunque sia – è “tuttapposto”?

L’accordo che disciplina il trasporto delle merci pericolose su strada (ADR) – di cui abbiamo già parlato in più occasioni e del quale continueremo a parlare – ha per riferimento l’attività logistica nel suo complesso, includendo la gestione della merce in magazzino.

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ADR_ESENZIONI

Consulente ADR o non Consulente ADR: lo strano caso delle esenzioni parziali e totali

Recentemente ho rinnovato l’esame di consulente ADR (novembre 2016) e durante il ripasso generale mi sono reso conto di una possibile incongruenza nei quiz ministeriali.

Mi riferisco ai quiz che riguardano l’esenzione dalla nomina del consulente ADR secondo le esenzioni 1.1.3.6 ADR (quantità massima per unità di trasporto), del capitolo 3.4 ADR (quantità limitate) e del capitolo 3.5 ADR (quantità esenti).

In particolare i quiz analizzati nella prima parte del 2016 prevedevano l’esonero dalla nomina del consulente ADR per i regimi di trasporto secondo 1.1.3.6, 3.4 e 3.5, in virtù di quanto prescritto dal D. Lgs. 40/2000.

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