Determinazione delle attivita’ e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate Articolo 27 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 214

(Determinazione delle attivita’ e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate)

1. Le procedure semplificate  di  cui  al  presente  capo  devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale  e controlli efficaci  ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto  disposto dall’articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita’  che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole  e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita’ le norme,  che fissano i tipi e le quantita’ di rifiuti e le condizioni in base alle quali  le  attivita’  di  smaltimento  di  rifiuti   non   pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e  le attivita’ di recupero di cui all’Allegato C  alla  parte  quarta  del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate  di  cui agli articoli 215 e  216.  Con  la  medesima  procedura  si  provvede
all’aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al  comma  2  e  le  procedure semplificate devono garantire che i tipi o

Approfondisci

Articolo 25 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ cosi’ sostituito: “2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitato nazionale per ogni singola attivita’ soggetta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  ne vengono fissati composizione  e  competenze.  Il  Comitato  nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed e’ composto da  diciannove  membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica  o

Approfondisci

Articolo 24 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All’articolo 211 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 la parola: “Ministro” e’ sostituita dalla seguente:
“Ministero”;
b) al comma 5 le parole: “all’Albo di cui all’articolo 212, comma
1,” sono sostituite dalle seguenti: “all’ISPRA” e  le  parole:  “212,
comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 16”.
c)  dopo  il  comma  5,  e’  aggiunto  il  seguente:  “5-bis.  La
comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi  e
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  tra  i  sistemi
informativi regionali esistenti,  e  il  Catasto  telematico  secondo
standard condivisi.”.

read more

Approfondisci