Smaltimento pannelli fotovoltaici

Ecolight accreditato dal GSE
Il consorzio ha rispettato i requisiti imposti dal Gestore Servizi Energetici per il trattamento dei moduli a fine vita. «Ma nella gestione di questi rifiuti ancora troppe questioni aperte»

Pannelli fotovoltaici a fine vita: Ecolight ha ottenuto la certificazione per lo smaltimento. Il Gestore Servizi Energetici GSE, nel suo primo elenco, ha inserito il consorzio Ecolight tra i sistemi collettivi che rispondono a tutti requisiti per il corretto trattamento e recupero dei moduli a fine vita. «Una certificazione importante che riconosce il lavoro svolto dal consorzio in cinque anni di gestione di rifiuti elettronici -RAEE-, pile e accumulatori», premette Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight. «Prima ancora dell’entrata in vigore dell’obbligo per i produttori di moduli fotovoltaici di assicurare un corretto smaltimento di questi una volta giunti a fine vita con l’adesione ad un sistema collettivo certificato, Ecolight ha attivato una propria filiera per la raccolta e il trattamento di questi rifiuti, garantendo elevate percentuali di recupero delle componenti». Dai moduli è infatti possibile ottenere vetro e metalli. «Alcuni modelli contengono delle sostanze inquinanti che nei processi di trattamenti vengono isolate e smaltite correttamente», aggiunge Dezio.
L’aver identificato i soggetti accreditati per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici apre però una serie di questioni sul trattamento dei moduli a fine vita. Il mercato del fotovoltaico in Italia ha avuto un vero e proprio boom negli ultimi anni, grazie agli incentivi previsti dai

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La pericolosità dei rifiuti in ADR

Uno dei maggiori problemi nella gestione dei rifiuti è sicuramente costituito dalla diversa classificazione di pericolosità tra la normativa rifiuti, D. Lgs 152/2006 e modifiche, e quelli adottati dalla normativa sul trasporto di merci pericolosi ADR o, nel caso di trasporto intermodale, secondo altri regolamenti o codici internazionali (RID, ICAO, IMDG) che ne regolamentano il trasporto.

Tra le prime informazioni utili per la classificazione del rifiuto, possono essere quelle dedotte dalle etichette di pericolo presenti sui contenitori e dalle schede di sicurezza (SDS). Questi ultimi documenti, devono essere obbligatoriamente forniti agli utilizzatori di sostanze chimiche e devono essere mantenuti integri durante tutto il ciclo di vita del sostanza stessa compresi il loro trasporto, carico e scarico. E’ utile ricordare che il REACH (regolamento UE 1907/2006) ha predisposto una regolamentazione sulle SDS in modo tale che, tutti gli operatori e utilizzatori delle sostanze chimiche, possano… Leggi Articolo Completo

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Deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi

L’istituto del deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi è disciplinato dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Le imprese che effettuano il deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi (comunque non assimilati né assimilabili agli urbani) hanno l’obbligo di osservare le comuni regole relative al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), al registro di carico e scarico (RCS) e al più generale divieto di miscelazione di rifiuti fra loro nonché all’obbligo di conferimento dei rifiuti a un soggetto appositamente autorizzato e iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

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Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti

Il D.Lgs. 7/7/2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto – attraverso l’inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell’art. 25-undecies – l’estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali, di norma noti come REATI – PRESUPPOSTO.

In talune circostanze il Giudice penale può riconoscere – ferme restando le responsabilità penali dei singoli – così come previsto dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., una responsabilità amministrativa a carico delle imprese, degli enti e delle società per le quali operano soggetti obbligati e incaricati della gestione dei rifiuti o i soggetti che ricoprono posizioni apicali (Presidente, AD, CdA, Dirigenti, Sindaci) comminando sanzioni sotto forma di quote o prevedendo misure interdittive quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni all’esercizio dell’attività.

Si riassume la lista dei principali reati – presupposto inerenti la sola gestione dei rifiuti che potrebbero vedere coinvolta e sanzionata la Società o l’Ente o l’Associazione:
• Gestione non autorizzata di rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti poste in essere in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. 208 – 216 del D.Lgs. 152/2006 (cfr. art. 256, c. 1, lett. a del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Realizzazione e gestione non autorizzata di

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