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La delega di funzioni in campo ambientale non è più sottoposta al requisito della necessità

Il requisito della necessità della delega di funzioni in campo ambientale, tale per cui essa è operante sotto il profilo penale solo se il trasferimento delle funzioni è giustificato in base alle dimensioni dell’impresa, oggi non è più attuale.

Ed infatti a seguito della normativizzazione dell’istituto della delega nel cd. Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008), l’attuale art. 16 del citato T.U. non contempla più tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all’atto di delega proprio quello della sua “necessità”, essendo oggi pacificamente ammissibile in campo prevenzionistico l’attribuzione delle funzioni delegate anche

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La Tua Impresa rientra tra gli operatori che si occupano in modo professionale del Trasporto, Recupero o Intermediazione di Rifiuti?

La crescente popolarità del Blog raggiunta negli ultimi anni, grazie anche agli autori che ci aiutano concretamente ad offrire un’informazione tempestiva, una guida gratuita, un esperienza diretta o semplicemente un parere nel complesso mondo dei rifiuti, ha un suo target ben preciso e i servizi offerti e rivolti principalmente ai produttori di rifiuti speciali, portano alla nostra attenzione numerose richieste di preventivo, in merito al trasporto e recupero dei rifiuti speciali.

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Impianto-Biogas

La pollina può essere qualificata come sottoprodotto

Gli art. 184 bis e 184 ter del TUA devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell’ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione. In ogni caso, la qualifica di sottoprodotto non dipende affatto dall’emanazione del decreto ministeriale, diretto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi perché un residuo non si consideri un rifiuto. Tar Veneto, sentenza n. 617/2016

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Acque: l’autorizzazione può prevedere limiti più restrittivi rispetto a quelli normativi

L’art. 124, co. 10, del TUA stabilisce che “in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente”.

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