Deposito temporaneo criterio temporale o quantitativo

La scelta tra un criterio temporale o quantitativo per un deposito temporaneo dipende dalle specifiche esigenze e situazioni dell’attività o dell’azienda coinvolta. Entrambi i criteri possono essere utilizzati in base alla natura dei rifiuti, alle normative locali e alle pratiche aziendali. Ecco una spiegazione di entrambi i criteri:

  1. Criterio Temporale: Questo criterio si basa sulla durata del tempo durante il quale i rifiuti verranno temporaneamente immagazzinati prima di essere ulteriormente trattati o smaltiti. Questo approccio è spesso utile quando i rifiuti devono essere conservati per un certo periodo prima di essere raccolti, trattati o trasportati a un impianto di smaltimento o riciclaggio.Vantaggi:
    • Utile quando è necessario consentire un certo periodo di tempo per la pianificazione e l’organizzazione dello smaltimento.
    • Può essere flessibile per adattarsi a variazioni nei volumi di rifiuti generati.
    • Ideale quando la raccolta dei rifiuti avviene a intervalli regolari.

    Svantaggi:

    • Potrebbe richiedere più spazio di stoccaggio se i rifiuti devono essere mantenuti per un lungo periodo.
    • Potenziale rischio di accumulo e congestione se non viene gestito attentamente.
  2. Criterio Quantitativo: Questo criterio si basa sulla quantità di rifiuti accumulati prima che sia necessario procedere con lo smaltimento o il trattamento. Si tratta di stabilire una soglia quantitativa oltre la quale i rifiuti devono essere rimossi dal deposito temporaneo.Vantaggi:
    • Riduce al minimo lo spazio richiesto, poiché i rifiuti vengono rimossi appena raggiunta una certa quantità.
    • Può aiutare a prevenire l’accumulo eccessivo di rifiuti.

    Svantaggi:

    • Può richiedere una pianificazione più precisa per garantire che i rifiuti vengano rimossi in tempo.
    • Potrebbe essere meno flessibile se i volumi di rifiuti variano in modo imprevedibile.

In molti casi, l’approccio migliore potrebbe essere una combinazione dei due criteri, adattandoli alle esigenze specifiche dell’azienda e delle leggi locali. Ad esempio, potresti stabilire una soglia quantitativa massima di rifiuti accumulati e, nel contempo, un limite temporale entro cui i rifiuti devono essere comunque rimossi, anche se la soglia quantitativa non è stata raggiunta.

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LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

L’attuale lett.bb) dell’art.183 del Dlgs 152 del 2006 e s.m.definisce “deposito temporaneo”:

il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”.

Tale definizione è stata modificata, anzi “integrata”, da ultimo dall’ art. 11, comma 16-bis, della legge n. 125 del 2015, la quale ha definito quale “deposito temporaneo” oltre al raggruppamento dei rifiuti anche “il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”. Tale integrazione non ha intaccato il significato originario della nozione, in quanto tale ultima fattispecie rientrava già (in via interpretativa e senza obiezioni) nella nozione di “deposito temporaneo”. Il nuovo testo fa infatti riferimento ad un’attività di deposito che è preliminare e funzionale al trasporto, e non già ad un’operazione di smaltimento (nel quale ultimo caso dovrebbe qualificarsi come “stoccaggio”, ed era soggetta a specifica autorizzazione regionale).

Inoltre il “deposito temporaneo”, per poter essere qualificato come tale, deve rispondere contestualmente alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

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Corsi outside rifiuti

Hai un’impresa? Sai come gestire correttamente i rifiuti che produci?

La corretta gestione dei rifiuti, prodotti da un ente o un’impresa, richiede personale qualificato con delle conoscenze tecnico normative approfondite e soprattutto sempre aggiornate.

La disciplina ambientale italiana è in continua evoluzione, recepisce le direttive europee e si adegua ai miglioramenti tecnologici che vengono introdotti nei processi produttivi e di trattamento dei rifiuti. Per le imprese spesso è difficile seguire tutti gli aggiornamenti, interpretare norme e regolamenti ed applicarli alle proprie realtà produttive.

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E’ possibile affidare a terzi la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti?

La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti è di fatto una deroga alla disciplina dettata dal D.Lgs 152/2006 (il cosidetto Codice Ambientale) e riservata ai soli produttori iniziali di rifiuti speciali, se ovviamente gestito secondo i dettami della normativa.

Per quale motivo un produttore di rifiuti dovrebbe avere interesse nell’affidare la gestione degli stessi ad un soggetto terzo?

Le ragioni dell’interesse stà proprio nella gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, cosa che per alcuni “produttori” sembra non creare preoccupazioni, quando invece avrebbero buoni motivi per iniziare seriamente a preoccuparsene, maggiormente nei casi di produzione di rifiuti pericolosi.

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