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E’ possibile affidare a terzi la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti?

La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti è di fatto una deroga alla disciplina dettata dal D.Lgs 152/2006 (il cosidetto Codice Ambientale) e riservata ai soli produttori iniziali di rifiuti speciali, se ovviamente gestito secondo i dettami della normativa.

Per quale motivo un produttore di rifiuti dovrebbe avere interesse nell’affidare la gestione degli stessi ad un soggetto terzo?

Le ragioni dell’interesse stà proprio nella gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, cosa che per alcuni “produttori” sembra non creare preoccupazioni, quando invece avrebbero buoni motivi per iniziare seriamente a preoccuparsene, maggiormente nei casi di produzione di rifiuti pericolosi.

Una cattiva gestione è pesantemente sanzionata, tanto da arrivare a procedimenti anche penali nel caso di rifiuti pericolosi, ed è per questo che è importante che alla gestione del deposito temporaneo dei rifiuti vi sia una persona competente, anche interna all’azienda, ma che sappia come organizzarlo e che sia istruita a dovere ed aggiornata ogniqualvolta vi siano delle variazioni significative.

Contratti stipulati ad Hoc con soggetti terzi e deleghe, possono sollevare il produttore dalla responsabilità sulla gestione del deposito temporaneo? E il soggetto terzo, affidatario del deposito, come si configura nella filiera della gestione e fino a che punto ne è responsabile?

Ricordiamo che in tema di rifiuti, l’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.
Il D.Lgs 152/2006 con gli articoli 208 e 210 prevedeva una liceità giuridica del rapporto tra produttore e gestore terzo del deposito temporaneo, purchè quest’ultimo fosse persona autorizzata alla gestione dei rifiiuti.
Pertanto una delega di funzioni in tal senso costituiva adempimento agli obblighi dettai dall’articolo 188 comma 3, ponendo come solo un limite temporale di 24 ore per le annotazioni sul registro di carico e scarico.

Ma come avrà intuito chi segue quotidianamente il settore le regole cambiano e a volte molto rapidamente, tantè che con la pubblicazione del Dlgs 4/2008 e successivamente con il D.Lgs 205/2010 viene abrogato completamente l’articolo 210 del Dl.Gs 152/2006.  Come interpretare questo?

Cancellare l’articolo 210 del TUA vieta di fatto l’affidamento a terzi della gestione del deposito temporaneo dei rifiuti? O vale forse la regola per cui ciò che non è vietato è lecito?

I pareri ovviamentesi sprecano a riguardo e ovviamente sono contrastanti tra loro. Risulta difficile ad oggi, a parere di chi scrive, sostenere una tesi piuttosto che l’altra e cioè la possibilità o meno di affidare a terzi la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti speciali prodotti in azienda. Ma in ogni caso vi è una certezza!
La responsabilità per la corretta tenuta, gestione del deposito temporaneo dei rifiuti e corretto avviamento a recupero o smaltimento degli stessi è e rimane comunque del produttore.
La responsabilità non può essere trasferita, ma tuttalpiù connessa all’operato del soggetto terzo intervenuto nella gestione dei rifiuti e che è possibile identificare come “detentore” figura prevista all’art. 183, D.lgs 152/2006, lett. h, e quindi per questo, a seguito di un eventuale contratto, può essere destinatario in solido con il produttore delle sanzioni previste per eventuali irregolarità nella gestione.

Si spera che si faccia chiarezza quanto prima in merito a quest’aspetto in maniera tale da poter consigliare al meglio quelle aziende che quotidianamente ci pongono quesiti come questo, ma per il quale non c’è ancora risposta certa.

Niente deposito temporaneo in caso di stoccaggio di rifiuti alla rinfusa di Mariano Fabris

LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI di Prof.Bernardino Albertazzi

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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