rifiuti alla rinfusa

Niente deposito temporaneo in caso di stoccaggio di rifiuti alla rinfusa

Lo stoccaggio di rifiuti alla rinfusa esclude “ex se” la regolarità del deposito temporaneo, fermo inteso che il rispetto di tutte le modalità tecniche del deposito costituisce preciso onere di chi lo effettua, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.

Cass. pen. n. 17184/2016

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La Nuova Nozione di “PRODUTTORE” dei Rifiuti può creare problemi seri alle imprese

di Bernardino Albertazzi- Giurista Ambientale

Consulente CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA-CISPEL LOMBARDIA SERVICES1

Il giorno04/07/2015 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale,..”. Le medesime disposizioni sono state trasposte e approvate nell’ambito della legge 6 agosto 2015, n.125, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. …nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. » e sono entrate in vigore il 29 agosto 2015.

L’art.1 della legge ha modificato la nozione di “produttore” del rifiuto, di cui alla lett.f) dell’art.183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il testo previgente della legge definiva: “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). Il testo oggi vigente della legge definisce “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti “e  il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente riferibile detta produzione” (produttore iniziale).. ”

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L’assegnazione del codice CER ai rifiuti: semplice alchimia o metodo standardizzato

Con il contributo dell’ Ing. la Forgia Vito, riportiamo all’attenzione dei nostri utenti la normativa e la prassi per una corretta classificazione del rifiuto ripercorrendo brevemente i passaggi da seguire per poter assegnare il codice CER ad un rifiuto appena prodotto.

Quando un materiale viene identificato come un rifiuto, dovrà essere caratterizzato e classificato con un adeguato codice CER che lo identifichi in maniera univoca. Se questa è la regola, la pratica molto spesso si concretizza nell’applicazione del ragionamento inverso, e si parte dal presupposto che se un rifiuto è incluso nell’immenso elenco dei codici CER allora esso sia un rifiuto. Così ovviamente non è!

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