Campionamento rifiuti: ci sono regole vincolanti in sede di contestazione?

L’art. 8 del D.M. 5/02/1998, intitolato “Campionamenti e analisi”, richiama le norme UNI 10802 per il campionamento di rifiuti, agli specifici fini della loro caratterizzazione chimico-fisica e si riferisce a campionamenti e analisi che sono effettuati a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti siano prodotti.

Si tratta, dunque, di un insieme di disposizioni prive di portata generale, perché dirette allo specifico scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell’impianto di produzione di rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, per le sole tipologie di rifiuti individuate dallo stesso decreto ministeriale.

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Trasporto senza formulario: la provincia deve provare in giudizio che il materiale va qualificato come rifiuto

Si contesta ai destinatari di materiali di scavo, qualificati come rifiuti, il trasporto senza formulario in concorso con il trasportatore di detto materiale.

Da qui l’applicazione della relativa sanzione amministrativa. Senz’altro il Giudice ritiene non provato, da parte dell’amministrazione provinciale resistente, in cosa in concreto sarebbe consistito il concorso del destinatario nel trasporto.

In ogni caso, ed è questa la parte più interessante della sentenza, il Giudice annulla la sanzione amministrativa anche perché ritiene non provocato, con onere a carico della Provincia, che il materiale trasportato fosse da qualificare come rifiuto. Tribunale di Padova, 13 gennaio 2015

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A quali condizioni il coke da petrolio non è un rifiuto?

Il codice dell’ambiente – dopo aver posto, all’art. 183, comma 1, lettera a, la definizione di rifiuto quale “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto (recante l’elenco delle categorie di rifiuti) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” – ha poi previsto (all’art. 185, comma 1, lett. l) che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, tra l’altro, il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.

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L’autorizzazione al recupero dei rifiuti può essere rilasciata a posteriori e con efficacia sanante dell’abuso formale?

Se è vero, infatti, che l’art. 216 del T.U. Ambiente prevede che “l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente”, è, anche vero che tale norma volta a disciplinare un procedimento fisiologico, non può contemplare ipotesi eccezionali in cui ricorra una particolare ed imprevista urgenza non imputabile a comportamenti del privato.

Fermo restando l’obbligo della comunicazione preventiva all’amministrazione provinciale nelle ipotesi in cui l’operatore è stato ammesso al regime semplificato ed il decorso del termine di 90 giorni per consentire a quest’ultima la verifica dell’ammissibilità dell’intervento, deve ritenersi in via eccezionale la derogabilità dell’iter procedimentale ove ricorrano circostanze di forza maggiore e l’operatore sia stato autorizzato al recupero della categoria dei rifiuti di fatto recuperati (nel caso di specie si trattava di sabbie di scarto utilizzate, senza previa autorizzazione edilizia ed ambientale, per l’ampliamento di un piazzale, in passato realizzato con autorizzazione al recupero, posto in essere per evitare smottamenti dovuti alle precipitazioni piovose).

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