E’ tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (utilizzando il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale previsto dal D.P.C.M. del 17 dicembre 2014) la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 49/2014:
1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore;
3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
4. è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
Il dichiarante deve riportare le informazioni relative:
a) la quantità totale, espressa in peso (kg o t) e, ove previsto dalla normativa, in pezzi di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2014, suddivise tra domestiche e professionali;
b) la quantità totale, espressa in peso (kg o t), delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2014; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.
N.B.
Il sistema propone i dati anagrafici dell’impresa e l’elenco delle tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicate dal produttore al momento dell’iscrizione al registro. Se il produttore nel 2014 ha immesso sul mercato tipologie non presenti nell’elenco o vi sono state modifiche anagrafiche, egli dovrà dapprima aggiornare il registro con una pratica di variazione e, solo successivamente, procedere alla presentazione della comunicazione annuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.registroaee.it.
L’accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentate o di altro soggetto precedentemente delegato.
Le imprese potranno comunque accedere alla scrivania anche dal portale www.impresa.gov.it
Le pratiche vengono trasferite direttamente agli Enti competenti (Ministero e ISPRA) senza necessità di una verifica da parte della Camera di Commercio.
Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.
Sul sito www.registroaee.it è disponibile il Manuale registro AEE per supportare le imprese nella presentazione della comunicazione.
L’art. 38, comma 2, lett. h), D.Lgs. 49/2014 prevede le sanzioni relative alla Comunicazione Produttori AEE: ”
Il produttore che, entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000”.
Mariano Fabris – m.fabris@raeepadova.it