Il combustibile alternativo Css

CSS combustibili solidi secondari

Le nuove norme semplificheranno le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo dei CSS, confermando l’imposizione ai forni da cemento di limiti di emissione più stringenti rispetto a quelli imposti per il solo utilizzo di combustibili fossili.

I CSS sono prodotti a partire da frazioni selezionate di rifiuti (non pericolosi) in impianti di pretrattamento secondo precise specifiche tecniche.

Nei forni da cemento non è possibile incenerire le “ecoballe” o rifiuti urbani non trattati, in quanto non compatibili con il processo di produzione e con la qualità del prodotto finale (il cemento); inoltre I CSS vengono utilizzati nelle cementerie in parziale sostituzione dei combustibili fossili non rinnovabili.

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L’uso di combustibili alternativi per ridurre l’inquinamento

Meno discariche, meno rifiuti in mezzo alla strada, meno inquinamento, meno spazio alla malavita dei rifiuti, meno costi per i cittadini. Più risparmio di energia e di combustibili d’importazione, più raccolta differenziata, più trasparenza, più controlli. Sono alcuni dei vantaggi dell’utilizzo del combustibile alternativo definito Css, sigla di combustibile solido secondario, che già oggi viene usato da una ventina di cementifici.

Per regolamentare secondo le norme europee l’uso del Css nelle cementerie in sostituzione del pet-coke (carbone ricavato dalla raffinazione del greggio), sono in arrivo nuove disposizioni basate su due distinti decreti (uno del ministro dell’Ambiente e un decreto del presidente della repubblica). Questi decreti dettano le specifiche per poter continuare a usare questo prodotto ricavato dalla frazione energetica dei rifiuti dopo la selezione e la raccolta differenziata.

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Clini: merci su rotaie per contenere l’impatto ambientale.

«Il trasferimento modale sui grandi assi di scorrimento» è il tema della tavola rotonda che si è svolta nella sede del Corriere della Sera a Milano alla presenza del ministro dell’Ambiente Corrado Clini, del presidente dell’Autorità portuale di Trieste Marina Monassi, dell’amministratore delegato di Alpe Adria Antonio Gurrieri, del direttore divisione cargo Trenitalia Mario Castaldo e del direttore generale Modahlor Sébastien Lange.
L’incontro ha rappresentato una importante occasione per confrontarsi su uno studio sviluppato dal ministero dell’Ambiente che analizza lo stato attuale del trasporto merci in Italia e delinea alcune strategie ambientali ed economiche per rendere più efficiente e competitiva l’intera catena logistica nazionale “porti-territorio”, con un orientamento mirato a catturare i grandi flussi del trasporto interno e terra/mare nell’ambito del bacino del Mediterraneo e del Centro-Europa.

In particolare, lo studio analizza le dinamiche e lo stato attuale del trasporto delle merci in Italia, quale tema primario e strategico per la crescita economica del paese nel contesto dell’Unione Europea e per le relazioni tra settori e regioni del tessuto produttivo nazionale.

«Non a caso – spiega Clini – la tematica del contenimento dell’impatto ambientale causato dal trasporto merci rappresenta da tempo uno degli obiettivi primari costantemente all’attenzione degli organi nazionali e comunitari, nell’ambito delle azioni di governo e regolamentazione del territorio e delle attività economiche in generale».
Secondo il ministro si dovrà riuscire «a lavorare prevalentemente su autostrade viaggianti per le lunghe distanze e garantire la distribuzione capillare per la domanda delle imprese che, soprattutto nel Nord, sono diffuse nel territorio».

Un “patto”, dunque, per creare una

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Acque. Differenza tra acque reflue domestiche ed industriali

Cass. Sez. III n. 4844 del 31 gennaio 2013 (ud. 14 nov. 2012)
Pres. Gentile Est. Andronio Ric. Boccia
Acque. Differenza tra acque reflue domestiche ed industriali

La definizione di acque reflue domestiche, contenuta nell’art. 74, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere (ai sensi del successivo art. 101, comma 7, lettera e) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche. In particolare, la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, potrà configurarsi l’illecito amministrativo, ex d.lgs. n. 156 del 2006, art. 133, comma 2; mentre si avrà il reato di cui all’art. 137, comma 1, del richiamato decreto, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall’art. 74, lettera h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione cli beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti. Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche, come nel caso delle acque reflue provenienti da laboratori diretti alla produzione di alimenti.

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