Il comma 3 bis dell’art. 228 del D. Lgs 152/06 – introdotto dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo – prevede che i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro rispettive forme associate abbiano la facoltà di rideterminare il contributo richiesto per l’anno solare in corso.
Si invitano, pertanto, le ditte produttrici ed importatrici di pneumatici che hanno inviato all’Autorità Competente l’istanza al fine dell’approvazione del contributo ambientale per l’anno 2012, per la quale la relativa istruttoria non si è conclusa, a comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche il contributo ambientale da esse determinato per lo stesso anno ai sensi del