Con la decisione n. 13725 della Corte di Cassazione – Sez. II – del 30 Maggio 2012, e depositata il 31 Luglio 2012, viene istituito un nuovo principio secondo il quale, le aziende in possesso di licenza di trasporto per conto di terzi, possano eseguire anche trasporti in conto proprio.
Questa sentenza rappresenta un traguardo per quanti sostenevano, giustamente a mio parere, che la licenza conto terzi, proprio per i requisiti richiesti per il suo ottenimento, fosse comprensiva anche del trasporto in conto proprio rendendo superfluo l’ottenimento anche della licenza per trasporto in conto proprio per svolgere alcune attività.
Scritto da Ing. La Forgia Vito