Sistri contributo 2012 – Pagare o non pagare.

SISTRI: to pay or not to pay…that is the question !
Ancora due norme contrastanti. Ancora un’occasione che disorienta.
Articolo 1, comma 1, lettera c), del D.M. 25 maggio 2012 , n. 141 ed articolo 52, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, oggi convertito in legge.

di SILVANO DI ROSA (*) Consulente Legale Ambientale

Siamo veramente tediati dall’argomento SISTRI, quindi saranno sufficienti poche righe a commentare l’ulteriore turbamento che pervade chi legge le varie notizie che rimbalzano sul web circa il pagamento del relativo contributo entro il 30 novembre 2012; anzi, sarebbe sufficiente una sola parola: «basta!».
Ci siamo da poco ripresi dal commentare criticamente l’insano vezzo di ricondursi all’inesistente art. 188-ter del TUA (ai fini SISTRI & C) e ci troviamo ancora una volta di fronte ad una nuova contraddizione: l’ennesima antinomia, nella stessa materia, di cui gli imprenditori – ma anche i controllori ed i consulenti – avrebbero fatto volentieri a meno.
Molto schematicamente:
Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147 (Supplemento Ordinario): pubblicato il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, al cui articolo 52.2 – come conseguenza della coeva sospensione del termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI – si legge: «…è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.»
Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187 (Supplemento Ordinario): pubblicata la Legge 7 agosto 2012, n. 134, con la quale è stato convertito in legge (con modificazioni) il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, al cui articolo 52.2 – confermata la coeva sospensione del SISTRI – si continua a leggere: «…è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.»
Gazz. Uff. 23 agosto 2012, n. 196: pubblicato il Decreto MATTM 25 maggio 2012 , n. 141 (recante modifiche al Regolamento SISTRI di cui al Decreto MATTM 18 febbraio 2011, n. 52), al cui articolo 1.1, lettera c) – nel modificare l’art. 7.3 del vigente Regolamento SISTRI D.M. 52/2011–, si stabilisce: « Per l’anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre ».
Una rapida occhiata alle date e ci si accorge che:
a) il 26.06.2012 è stato pubblicato il decreto legge 22.06.2012;
b) l’11.08.2012 è stata pubblicata la legge 07.08.2012 di conversione del decreto legge del 22.06.2012;
c) il 23.08.2012 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 25.05.2012, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012.
Quindi: b) conferma a), ma c) smentisce sia a) che b): perfetto !!
Per gli addetti ai lavori forse è tutto chiaro, ma qualcuno ha cercato lumi sul sito del Ministero dell’Ambiente (MATTM), dove, purtroppo, ancora oggi – 30 agosto 2012 –, nella sezione dedicata al SISTRI (http://www.sistri.it/), si legge:


Panico !!
A dire il vero, nessuno vuol disconoscere come la presenza dell’inciso “…scadeva il 30 aprile prossimo…”, unitamente alla data del 20 aprile 2012 apposta – in piccolo ed un po’ sbiadita – in calce alla «NEW», facciano comprendere che (lungi dall’essere una novità) si tratta di una «notizia vecchia», ma il persistere di un NEW su tale notizia dimostra quanta paziente attenzione e quante lauree deve avere un imprenditore per cercare di capire cosa deve fare.

Anche solo per capire se pagare o non pagare il contributo SISTRI per l’anno 2012:  dubbio amletico.
Forse si è dato per scontato che tutti sappiano come le previsioni di un decreto legge del 22 giugno – oltretutto convertito in legge il 7 agosto – prevalgono su quelle di un decreto ministeriale del 25 maggio (anche se pubblicato il 23 agosto).
Forse si confidava sul fatto che l’intrepido – ed accorto – imprenditore, nonostante quanto continua ad essere indicato sul sito del MATTM e quanto si legge sul web dopo la pubblicazione del D.M. 25.05.2012, fosse in grado di comprendere autonomamente quale norma disattendere e quale, invece, seguire.
Forse ci si è dimenticati di fornire la «New» più importante: quella secondo cui, nonostante quanto asserito nel “vecchio” decreto ministeriale del 25 maggio (da ultimo pubblicato), ciò che prevale è la sospensione dei pagamenti statuita con il decreto legge del 22 giugno.
Forse……………… ci vorrebbe un po’ più di attenzione e di rispetto per chi è chiamato ad osservare le leggi.
Senza ritenere di dover aggiungere altro, auspichiamo immediate indicazioni al riguardo da parte delle Autorità competenti, sapendo bene che, a volte, la mano destra non sa cosa fa la sinistra, ma confidando nel fatto che, salvo essere ambidestri ed estrosi, solitamente ….. i provvedimenti si firmano sempre con la stessa mano.

(*) CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE
Avvocato in Empoli (FI)
Membro dell’Associazione Giuristi Ambientali – Roma
già Docente Master di II livello in Diritto dell’Ambiente
Università degli Studi di Bergamo Facoltà Giurisprudenza
Studio in Empoli, Via Antonio Ligabue, n. 2/a
avv.silvanodirosa@dirosambiente.it

avatar

Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *