Conduzione post operativa di discariche e copertura provvisoria e finale (di A. A. Muntoni)

Il Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (S.O.G.U. del 12/03/2004, n. 40) disciplina le modalità di gestione delle discariche per inerti e per rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche destinate ad accogliere rifiuti solidi urbani, generalmente contenenti una frazione – peraltro sempre minore – di sostanza organica putrescibile, con conseguente formazione di biogas e percolato.

Il decreto in parola indica, altresì, i requisiti tecnici e ambientali minimi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di scarico controllato dei rifiuti.

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Procedure semplificate per il recupero di rifiuti (di A. A. Muntoni e I. Ghiani)

Il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, noto come “Testo Unico per l’ambiente”, prevede agli articoli 214 e 216 la possibilità, da parte delle Imprese e Ditte regolarmente iscritte alla CCIAA, di accedere ad una procedura semplificata per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti, a condizione che essi siano effettivamente avviati a recupero.

Le condizioni per poter usufruire di tale procedura, il cui iter è regolato dalla Provincia competente per territorio, sono espressamente definite dal D.M. 05/02/1998 integrato dal D.M. 04/04/2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

Al di fuori delle tipologie e condizioni previste dai due succitati decreti ministeriali, il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi è consentito attraverso le procedure di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le Imprese che presentano la Comunicazione per l’attività di recupero in regime di procedure semplificate devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell’impianto di recupero, che deve essere già realizzato o comunque disponibile, anche mediante l’istituto del “contratto ad uso esclusivo”; un caso particolare potrebbe essere rappresentato da eventuali impianti di vagliatura e frantumazione mobili, molto utilizzati nei cantieri temporanei e mobili, per i quali

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Rifiuti elettronici, il vademecum di Ecolight per smaltirli bene

Dal consorzio nazionale per la gestione dei RAEE, i consigli su come smaltire le apparecchiature elettriche non funzionanti o diventate ormai vecchie e obsolete dopo le feste

Terminate le feste, è il momento di rimettere tutto a posto. E davanti al nuovo televisore che è stato trovato sotto l’albero, si pone il problema di dove poter mettere il vecchio apparecchio che magari funziona male o non funziona più del tutto; così anche per il frullatore che ha sostituito quello rotto o lo smartphone di ultima generazione che ha preso il posto del vecchio cellulare. La questione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è di stretta attualità. Ma dove mettere i RAEE? Ecolight, consorzio nazionale che si occupa della gestione dei rifiuti elettronici e delle pile, propone un vademecum con tre semplici regole per smaltire correttamente i RAEE preservando così l’ambiente. «È bene non dimenticare che i RAEE sono rifiuti speciali il cui conferimento è regolamentato dalla legge. Inoltre, da un loro corretto trattamento è possibile ricavare importanti materie prime seconde – come plastica, vetro e metalli – che possono essere utilizzate nella creazione di nuovi prodotti», premette Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight.

Dove mettere i RAEE?

  • Portarli in una delle 3.648 isole ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata dei RAEE. Il rifiuto elettronico dovrà essere messo nel cassone giusto: R1 per i frigoriferi; R2 per le lavatrici e i forni; R3 per i televisori e i monitor; R4 per i piccoli elettrodomestici e l’elettronica di consumo; R5 per le sorgenti luminose neon e a risparmio energetico.
  • Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura in sostituzione di una equivalente non più funzionante, è possibile lasciare quella vecchia direttamente in negozio al momento dell’acquisto. Secondo quanto previsto dal DM 65/2010 “Uno contro Uno”, il conferimento è gratuito per il consumatore, semplicemente compilando una scheda di consegna. Il ritiro gratuito è previsto anche con la consegna al domicilio della nuova apparecchiatura elettronica.
  • Le imprese e i liberi professionisti, possono affidarsi al servizio di raccolta di Ecolight contattando direttamente il consorzio. Il servizio Fai Spazio è dedicato alla gestione dei rifiuti professionali e viene svolto su tutto il territorio nazionale e per ogni tipo di quantitativo.

A queste tre possibilità, Ecolight ne aggiunge una quarta. «Nella zona di Bologna è attiva la sperimentazione del progetto europeo Identis WEEE realizzato dalla multiutility Hera, da Ecolight e dalla fondazione spagnola Ecolum», ricorda Dezio. I cassonetti intelligenti RAEEshop sono stati posizionati al

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RAEE: IN ATTESA DEL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

E’ in corso in questi ultimi giorni la discussione di un nuovo decreto, che recepisce la Direttiva 2012/19/UE ed è destinato a sostituire il Decreto Legislativo 151/2005 relativo alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In attesa del provvedimento definitivo che deve essere approvato dal Governo, il 13 Dicembre 2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare lo schema del nuovo decreto, inviato quindi al Parlamento per i pareri del caso.

Tra le novità troviamo il ritiro “uno contro zero” : i distributori la cui area di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche è di almeno 400 mq dovranno effettuare la raccolta di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensione esterne non superiori a 25 cm) pur senza l’obbligo di acquisto dell’equivalente nuova apparecchiatura da parte del soggetto consegnante il RAEE. Le modalità attuative di questo nuovo tipo di ritiro vengono rimandate, comunque, ad un successivo apposito Decreto.

Altra importante novità riguarda i pannelli fotovoltaici, i quali entreranno a far parte dell’elenco ufficiale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da gestire come RAEE a fine vita (Allegato A1 dell’attuale decreto 151/2005).

Per quanto riguarda le società di e-commerce, ossia quelle società di distribuzione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche che operano on-line, con il nuovo provvedimento si vedranno

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